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	<title>Mondocasablog &#187; fonti rinnovabili nuove costruzioni</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Tutte le procedure per ottenere lo sconto del 55%</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 04:05:08 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
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		<description><![CDATA[A regolare l&#8217; iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / [...]]]></description>
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</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/07/4vecchie-e-nuove-regole.jpg?9d7bd4" alt='Fonti rinnovabili' class="left"/><strong>A regolare l&#8217; iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.</strong></p>
<p><strong>Documentazione da conservare</strong><br />
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l&#8217; asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.</p>
<p>2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l&#8217; agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all&#8217; indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell&#8217; intervento</p>
<p>3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d&#8217; impresa).</p>
<p>4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.</p>
<p>5) Per i lavori eseguiti dall&#8217; inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.</p>
<p>6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all&#8217; Enea.</p>
<p>7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.<br />
<span id="more-5341"></span><br />
<strong>Documentazione da inviare telematicamente</strong><br />
1) All&#8217; Enea, entro 90 giorni dalla fine lavori: scheda informativa dell&#8217; intervento, redatta dal tecnico abilitato secondo lo schema riportato nell&#8217; allegato E del decreto o nell’allegato F, se l&#8217; intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l&#8217; installazione di pannelli solari. La scheda riporta i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spesa, dell&#8217; edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia conseguito, nonché il relativo costo, specificando l&#8217; importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.</p>
<p>2) All&#8217; Enea entro 90 giorni dalla fine lavori: Attestato di qualificazione energetica conforme allo schema riportato nell&#8217; allegato A del decreto. L&#8217; invio dell&#8217; attestato non è necessario in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.</p>
<p>3) All&#8217; Agenzia delle Entrate: apposita comunicazione, ma solo in caso di prosecuzione di lavori iniziati nel 2009, nel 2010.</p>
<p><strong>Casi dubbi</strong><br />
Le interpretazioni dell&#8217; Agenzia e dell&#8217; Enea hanno riguardato tra l&#8217; altro il caso della sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti: non sono considerati tali caminetti, cucine economiche o stufe a legna. Si è poi esclusa la detrazione alle imprese per i quali gli immobili sono destinati alla vendita o alla locazione.</p>
<p><strong>Non godono dell&#8217; agevolazione anche gli interventi correlati ma non direttamente connessi al risparmio energetico (che possono al più godere della detrazione del 36%). Non agevolabili le spese per pannelli solari termici con funzione esclusiva di climatizzazione estiva né quelle per la sostituzione di porte con infissi coibentati.</strong></p>
<p><strong>Ammesse invece le opere di demolizione e fedele ricostruzione, che rientrano nella ristrutturazione edilizia. Se vi sono più edifici che però costituiscono catastalmente un&#8217; unica unità, non ha rilievo la definizione catastale: la detrazione si può godere per ciascun edificio.</strong></p>
<p><strong>Introdotto il divieto di cumulo</strong><br />
Per le stesse spese affrontate è naturalmente impossibile chiedere sia la detrazione fiscale del 36% che quella del 55%. Tuttavia, in caso di opere che siano in parte di semplice recupero edilizio e in parte di risparmio energetico con gli standard di legge, la spesa relativa alle prime sarà detraibile con la percentuale minore e quella relativa alle seconde con quella maggiore. Ovviamente occorrerà affrontare due iter burocratici differenti ed evidenziare in fatture distinte le due spese, anche qualora sia la stessa impresa a fatturarle.</p>
<p>Con la risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l&#8217; agenzia delle Entrate ha per esempio affrontato il caso di un contribuente che, per sostituire i caloriferi con pannelli radianti a pavimento, ha dovuto ovviamente demolire il pavimento preesistente, porne in opera una nuovo, accorciare gli infissi e così via. Tutte queste opere sulle strutture, secondo le Entrate, non hanno di per sé come scopo la riduzione dei consumi e perciò sono agevolabili solo ai sensi del 36%, mentre l&#8217; impianto di riscaldamento a pannelli radianti lo è ai sensi del 55%.</p>
<p>Un discorso a parte è la cumulabilità del 55% con altri incentivi statali o locali. La detrazione non è applicabile ai pannelli fotovoltaici, per i quali opera già il cosiddetto <strong>conto energia</strong>. Lo stesso vale per le altre fonti rinnovabili, se agevolate per mezzo dei certificati verdi o tariffe omnicomprensive, per espressa disposizione delle norme che le regolano.</p>
<p><strong>Delicato invece il discorso dei contributi regionali, provinciali o comunali</strong><br />
Il regolamento di applicazione del 55% consente il cumulo, anche se la circolare Entrate 31 / 05 / 2007 n. 36 (punto 8), ha chiarito che <strong>le somme ottenute a titolo di rimborso delle spese detratte fiscalmente in periodi d&#8217; imposta precedenti, vanno assoggettate a tassazione separata</strong>. </p>
<p>In seguito, però, è entrato in vigore il Dlgs n. 115 / 2008 sull&#8217; efficienza energetica che stabilisce, nell&#8217; articolo 6, comma 3: &#8220;A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell&#8217; efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4&#8243;. A sua volta il comma 4 prevede un decreto che stabilisca, in certi casi particolari, limiti di cumulabilità. Non è però mai stato varato. Quindi la cumulabilità con i contributi locali era possibile fino al 2008. Ora non più.</p>
<p><strong>Fonte: IlSole24ore</strong></p>
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