I terreni promessi non sono esenti da tasse

terreniImposte senza sconti per il contratto preliminare di vendita. L’atto, infatti, non comportando il passaggio del bene, non può beneficiare delle agevolazioni previste in caso di trasferimento di terreni agricoli a persone che si impegnano a costruire un compendio unico e a coltivarlo per almeno un decennio. Questo, in sintesi, è il chiarimento che fornisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 407/E del 30 ottobre, in risposta al quesito formulato da un imprenditore agricolo professionale che si propone di acquistare un fondo confinante per costruire un’unica struttura lavorativa. L’istante, nel porre il quesito all’Amministrazione finanziaria, fa presente di aver stipulato un compromesso, garantito da caparra confirmatoria per un importo di 50mila euro, e ritiene che, in sede di registrazione del preliminare, vada applicata l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 5-bis del Dlgs 228/2001 (”Conservazione dell’integrità aziendale”).
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Entro il 30 novembre gli adempimenti per i contratti di locazione stipulati fino al 31 ottobre

affittiL’agenzia delle Entrate con un provvedimento del direttore fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’articolo 82 del decreto legge 112 relativamente alla registrazione telematica dei contratti e ai versamenti della relativa imposta di registro.
Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno e per quelli stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia viene stabilito che per la registrazione è sufficiente la trasmissione dei soli dati indispensabili ai fini delle imposte di registro senza allegare il testo del contratto. La base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è data dai canoni di locazione pattuiti per i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2008, mentre per quelli in corso di esecuzione alla stessa data la base imponibile è costituita dai canoni di locazione maturati dal 25 giugno 2008. L’imposta può essere versata annualmente o in unica soluzione. In quest’ultimo caso, l’importo si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Il beneficio si applica però solo ai contratti di durata complessiva di almeno due anni.
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La lista delle tasse ed imposte sulla casa

tasse sulla casaForse è bene saperlo ma la lista di imposte e tasse che gravano sulla casa è ancora lunga: Ici, Irpef, Registro, Tarsu, Iva, passi carrai, occupazione spazi pubblici, successione, catastali etc.. L’Ici sulla prima casa e’ stata abolita, ma la pressione fiscale sugli immobili nel nostro paese resta molto alta e aggredisce i cittadini con una dozzina di balzelli. Nei giorni scorsi il ministro per le Riforme, Umberto Bossi, ha proposto di unificare tutte queste tasse, cercando allo stesso tempo di abbassare la pressione fiscale. La tassa piu’ nota sulla casa e’ l’ICI che si paga al Comune in base a delle aliquote stabilite dai comuni stessi e i cui massimi e minimi sono invece stabiliti dallo Stato, la tassa e’ proporzionale al valore catastale dell’immobile ed è ancora vigente per le seconde case e per quelle con categorie diverse dalle A/2 e A/3. La tassa di REGISTRO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE si paga quando si stipula un contratto di affitto, occorre registrarlo all’Ufficio del Registro e pagare la tassa e i bolli. L’IRPEF colpisce il reddito della casa anche se non e’ locata e in questo caso l’Irpef e’ ancora piu’ pesante. Il reddito di una casa non locata e’ virtuale, esiste solo sulla carta, sui certificati catastali, e’ un reddito non reale. La TARSU riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si paga al Comune proporzionalmente alla superficie dei locali occupati.
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Fiaip: Arosio, Righi e Passuti incontrano la Commissione studi sulla fiscalità immobiliare insieme ai vertici di Fimaa e Anama

intermediazioni immobiliariLa Consulta nazionale dell’Intermediazione immobiliare riprende i lavori e i primi incontri istituzionali. A seguito dell’incontro avuto nelle scorse settimane a Bologna coordinato da Susanna Acerbi la Consulta nazionale ha previsto una nuova serie di azioni. Una delegazione della Fiaip, composta dal presidente nazionale Fiaip Franco Arosio, dal vicepresidente vicario Paolo Righi e dal membro della Consulta nazionale Luciano Passuti insieme ai componenti di Fimaa e ad Anama è stata iricevute nei giorni scorsi presso la Commissione Studi sulla Fiscalità Immobiliare del Ministero dell’Economia Dipartimento delle Finanze a Roma. Sul tappeto le richieste presentate dalle tre associazioni che sono la rivisitazione dell’Iva sulle provvigioni e sulla compravendita immobiliare. Inoltre si è discusso di tutto il pacchetto su imposta di registro ed oneri gravanti per il settore. E’ stata infatti richiesta con forza l’abolizione del pagamento in solido della tassa di registro che colpisce gli agenti immobiliari, e l’abolizione dell’indicazione dei corrispettivi delle fatture in quanto limitanti della libera trattativa tra le parti. E’ stata infine inoltre richiesta nuovamente una tassazione separata sugli stessi redditi da locazione. La Consulta nazionale ha previsto anche di dare corso ai rapporti con il Ministero dello Sviluppo economico ed in particolare per quanto riguarda: il mantenimento del Ruolo Agenti d’Affari con il ritorno delle Associazioni sia in Commissione Ruolo che in quella d’esami. La discussione si è anche incentrata sulle norme che determinano obblighi gravosi nei confronti della categoria e la sistemazione della vicenda legata alla registrazione delle scritture private.

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Migliaia di notifiche di accertamento di maggior valore catastale in arrivo. Sotto esame le posizioni relative alle denunce di variazione presentate.

diaÈ in atto una massiccia operazione di “aggiornamento” dei valori catastali,conseguente alle denunce di variazione intervenute, peraltro obbligatorie dopo gli interventi edilizi soggetti a DIA. L’Agenzia del Territorio sta notificando centinaia di migliaia di accertamenti contenenti nuove rendite catastali in aggiornamento:il cui incremento di valore rispetto al precedente, è mediamente del 20-30 %. A Milano sono decine di migliaia. Basta realizzare un nuovo servizio igienico ,anche minuscolo,o un piccolo ripostiglio o una minima soppalcatura,o una modifica di destinazione, per trovarsi a dover pagare il 30 % in più di tutte le imposte collegate al sistema dei valori catastali: ICI, Irpef,Imposta di registro e ipocatastale, Imposta di successione e sulle donazioni .
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Assoedilizia: “Migliaia di notifiche di accertamento di maggior valore catastale in arrivo. Sotto esame le posizioni relative alle denunce di variazione presentate”

Assoedilizia: "Migliaia di notifiche di accertamento di maggior valore catastale in arrivo. Sotto esame le posizioni relative alle denunce di variazione presentate"È in atto una massiccia operazione di “aggiornamento” dei valori catastali,conseguente alle denunce di variazione intervenute, peraltro obbligatorie dopo gli interventi edilizi soggetti a DIA.

L’Agenzia del Territorio sta notificando centinaia di migliaia di accertamenti contenenti nuove rendite catastali in aggiornamento:il cui incremento di valore rispetto al precedente, è mediamente del 20-30 %. A Milano sono decine di migliaia.

Basta realizzare un nuovo servizio igienico, anche minuscolo, o un piccolo ripostiglio o una minima soppalcatura, o una modifica di destinazione, per trovarsi a dover pagare il 30 % in più di tutte le imposte collegate al sistema dei valori catastali: ICI, Irpef, Imposta di registro e ipocatastale, Imposta di successione e sulle donazioni .
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Proposta di acquisto di un immobile: registro obbligato dall’accettazione

agenzia_delle_entrate,Proposta di acquisto di un immobile: registro obbligato dallRisoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008. L’agente immobiliare deve versare l’imposta quando la controparte approva l’offerta

Sugli agenti di affari in mediazione grava l’obbligo di richiedere la registrazione sia dei contratti preliminari conclusi dalle parti convenute per la stipula nel medesimo tempo e luogo, sia di quelli conclusi tramite proposta e successiva accettazione.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 25 febbraio, ha riposto all’interpello di una società immobiliare, fornendo chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Dpr 131/1986.
La disposizione di riferimento obbliga gli agenti a richiedere la registrazione delle “scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”. Per gli stessi atti, i mediatori sono tenuti al pagamento dell’imposta di registro in solido con i soggetti nel cui interesse viene richiesta la registrazione.
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LEGGE FINANZIARIA 2008: STRALCIO DELLE NORME IN MATERIA DI CASA E FISCALITA’ IMMOBILIARE

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