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	<title>Mondocasablog &#187; Legge Finanziaria</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>Approvata dal Senato la legge Finanziaria 2010</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 03:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
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		<description><![CDATA[Ecco le principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge n.1790 &#8211; B A / S, recante &#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
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</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/12/1finanziaria-20101.jpg?9d7bd4" alt='finanziaria' class="left"/><strong>Ecco le principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge n.1790 &#8211; B A / S, recante &#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)&#8221;, approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2009 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:</strong></p>
<p><strong>Riapertura dei termini</strong>, fino al 31 ottobre 2010, per la <strong>rivalutazione fiscale</strong> delle <strong>aree edificabili</strong> possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010; <strong>proroga</strong>, fino al 31 dicembre 2012, della <strong>detrazione Irpef </strong>del 36% per il recupero delle abitazioni;<strong> messa a regime</strong> dell&#8217; <strong>aliquota Iva</strong> del 10% per gli interventi di <strong>manutenzione ordinaria e straordinaria</strong> degli edifici residenziali; <strong>proroga</strong>, per tutto il 2010, della <strong>detassazione dei premi di produttività</strong> per i lavoratori dipendenti del settore privato.</p>
<p><strong>1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili<br />
<strong>2. Abitazioni</strong>: proroga della detrazione <strong>Irpef</strong> del 36% &#8211; <strong>Iva al</strong> 10% sulle manutenzioni<br />
<strong>3. Proroga</strong> della <strong>detassazione</strong> dei contratti di produttività<br />
<strong>4. Disposizioni in favore dell&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>5. Altre misure fiscali</strong></p>
<p><strong>1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili</strong><br />
L&#8217; art.2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la <strong>rivalutazione</strong> delle <strong>aree agricole ed edificabili (</strong>nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un&#8217; <strong>imposta sostitutiva</strong> delle <strong>imposte sui redditi </strong>pari al 4% del valore rideterminato delle aree.</p>
<p>Come per le precedenti rivalutazioni, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il <strong>31 ottobre 2010</strong> (1^ rata), 31 ottobre 2011 (2^ rata), 31 ottobre 2012 (3^ rata). La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno su cui applicare l&#8217; <strong>imposta sostitutiva</strong>, devono essere effettuate anche <strong>entro il 31 ottobre 2010</strong>.<br />
<span id="more-6363"></span><br />
<strong>2. Abitazioni: proroga della detrazione del 36% &#8211; Iva al 10% sulle manutenzioni</strong><br />
Con riferimento agli interventi di <strong>recupero</strong> dei <strong>fabbricati residenziali</strong>, come auspicato dall&#8217; Ance, l&#8217; art.2, commi 10 &#8211; 11, del DdL n.1790 &#8211; B prevede:<br />
<strong>- la proroga al 31 dicembre 2012</strong> della detrazione <strong>Irpef</strong> del 36% per gli interventi di <strong>recupero</strong> <strong>edilizio</strong> delle <strong>abitazioni</strong> (art.2, comma 10, lett. a e b);<br />
<strong>- la proroga </strong>per un ulteriore anno della <strong>detrazione Irpef</strong> del 36% per l&#8217; <strong>acquisto di abitazioni</strong> facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di <strong>acquisto</strong>, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare), riconosciuta in presenza di entrambe le seguenti condizioni (art.2, comma 10, lett. c):<br />
<strong>- gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;<br />
<strong>- il rogito</strong> deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013;<br />
<strong>- la messa a regime</strong> dell&#8217; <strong>Iva</strong> al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art.2, comma 11).</strong></p>
<p>Tale disposizione recepisce la Direttiva 2009 / 47 / CE, con la quale l&#8217; <strong>Unione europea</strong> ha autorizzato gli <strong>Stati membri</strong> ad applicare, in via permanente, aliquote <strong>Iva</strong> ridotte per le prestazioni di servizi cd. <strong>ad alta intensità di manodopera</strong>, tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di <strong>manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (</strong>art.3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. 380 / 2001).</p>
<p><strong>3. Proroga della detassazione dei contratti di produttività</strong><br />
Nell&#8217; ambito delle disposizioni relative al lavoro dipendente, l&#8217; art.2, commi 156, lett. b e 157, del Provvedimento prevede la <strong>proroga</strong>, fino al 31 dicembre 2010, della <strong>detassazione</strong> dei premi di produttività, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato titolari di <strong>reddito</strong> da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro, mediante l&#8217; applicazione di un&#8217; <strong>imposta sostitutiva</strong> delle imposte sul <strong>reddito</strong> pari al 10%.</p>
<p>In particolare, l&#8217; <strong>agevolazione</strong> riguarda le somme relative ad incrementi di <strong>produttività</strong>, <strong>innovazione</strong> ed <strong>efficienza organizzativa</strong>, ed altri elementi di competitività e redditività legati all&#8217; andamento economico dell&#8217; impresa (art.2, comma 1, lett. c, DL 93 / 2008, convertito dalla legge 126 / 2008).</p>
<p>Per quanto riguarda i lavoratori del <strong>settore edile</strong>, si ricorda che, come chiarito dalla C.M. n.59 / E / 2008, l&#8217; <strong>agevolazione</strong>, con riferimento a tali premi di produttività, spetta, altresì, per gli importi relativi al cd. <strong>elemento economico territoriale</strong> (E.E.T.), di cui all&#8217; art.38 del CCNL, a condizione che gli stessi costituiscano &#8220;un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, <strong>innovazione</strong>, <strong>efficienza</strong>, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all&#8217; andamento economico dell&#8217; impresa&#8221;.</p>
<p><strong>4. Disposizioni in favore dell&#8217; Abruzzo</strong><br />
Con riferimento alle disposizioni relative ai territori interessati dagli eventi sismici dello scorso 6 aprile, che hanno colpito la regione <strong>Abruzzo</strong>, il <strong>DdL Finanziaria 2010 </strong>prevede:</p>
<p><strong>- l&#8217; introduzione</strong>, in via sperimentale per l&#8217; anno 2010, di un&#8217; <strong>imposta sostitutiva</strong> delle imposte sui <strong>redditi</strong>, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle <strong>abitazioni</strong> situate nella provincia de L&#8217; Aquila (art.2, comma 228).</p>
<p>La misura si applica, su opzione del locatore, con esclusivo riferimento ai cd. <strong>contratti a canone concordato</strong>di cui all&#8217; art.2, comma 3, della legge 431 / 1998 (in base ad accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori maggiormente rappresentative), stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell&#8217; esercizio d&#8217; impresa, arte o professione.</p>
<p>In particolare, la base imponibile su cui applicare l&#8217; <strong>imposta sostitutiva</strong> è costituita dall&#8217; importo che rileva ai fini <strong>Irpef</strong> (cfr. artt. 36 &#8211; 37 D.P.R. 917 / 1986 &#8211; TUIR), ed il versamento della stessa deve essere effettuato entro l&#8217; ordinario termine previsto per il pagamento a saldo delle <strong>imposte sui redditi</strong> delle persone fisiche (giugno 2011).</p>
<p>Viene, poi, previsto che l&#8217; acconto <strong>Irpef</strong> per il periodo d&#8217; imposta 2011 (novembre 2010) venga calcolato senza tener conto dell&#8217; <strong>agevolazione</strong>, data la natura transitoria della medesima. Le modalità applicative del beneficio sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore dell&#8217; Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall&#8217; entrata in vigore della legge Finanziaria 2010;</p>
<p><strong>- la proroga,</strong> fino al mese di giugno 2010, del termine per la ripresa della riscossione dei <strong>tributi</strong> sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il <strong>domicilio fiscale,</strong> o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma, ed individuati ai sensi dell&#8217; art.2, comma 1, del DL 39 / 2009, convertito dalla legge 77 / 2009 (cfr. OPCM n.3780/2009 &#8211; art.2, comma 198, lett. a).</p>
<p>Inoltre, il numero delle rate mensili di pari importo per il versamento dei tributi sospesi viene aumentato da 24 a 60. Resta, invece, invariato il termine, fissato al mese di marzo 2010, entro cui eseguire gli altri adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti.</p>
<p><strong>5. Altre misure fiscali</strong><br />
Si segnalano, infine, le ulteriori misure d&#8217; interesse per il settore contenute nel Provvedimento, relative, in particolare a:</p>
<p><strong>- disposizioni</strong> in materia di riduzione del 20% dell&#8217; acconto <strong>Irpef</strong> riferito al periodo d&#8217; imposta 2009 (art.2, commi 6 &#8211; 8). In particolare, vengono inserite le disposizioni già contenute nell&#8217; art.1, comma 1, del DL 168 / 2009, le quali, riducendo l&#8217; ammontare dell&#8217; imposta dovuta in sede di acconto <strong>Irpef</strong> 2009 (il cui termine è scaduto il 30 novembre scorso), spostano il versamento di tale acconto al momento del pagamento del saldo <strong>Irpef</strong> (giugno 2010) </p>
<p>In tale ambito si ricorda che, per coloro che nel mese di novembre abbiano effettuato il pagamento dell&#8217; acconto senza tener conto di tale <strong>agevolazione</strong>, è riconosciuto un <strong>credito d&#8217; imposta </strong>da utilizzare in compensazione con altre imposte, ai sensi dell&#8217; art.17 del D.Lgs. 241 / 1997.</p>
<p>Per quanti si siano serviti dell&#8217; <strong>assistenza fiscale</strong>, i sostituti d&#8217; imposta devono calcolare l&#8217; acconto tenendo conto della citata riduzione del 20% e, ove abbiano già effettuato le ritenute sulle retribuzioni del mese di novembre 2009, la restituzione di tali maggiori somme deve essere operata nella retribuzione di dicembre 2009.</p>
<p>Le somme restituite, inoltre, possono essere scomputate dal sostituto ai sensi dell&#8217; art.1, comma 1, del D.P.R. 445 / 1997, in base al quale &#8220;il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l&#8217; eccedenza dai versamenti successivi&#8221;;</p>
<p><strong>- applicazione di un&#8217; imposta sostitutiva</strong> delle imposte sui redditi con aliquota agevolata del 5% (rispetto a quella ordinaria del 12,50% &#8211; cfr. D.Lgs. 239 / 1996) sugli interessi relativi agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d&#8217; impresa, ed emessi da banche per sostenere progetti d&#8217; <strong>investimento</strong> di piccole e medie imprese nel Mezzogiorno (art.2, commi 178 &#8211; 180).</p>
<p>L&#8217; imposta si applica sugli interessi relativi ad un ammontare massimo di titoli pari a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che i medesimi non siano ceduti prima di 12 mesi dall&#8217; acquisto. Le modalità attuative dell&#8217; <strong>agevolazione</strong> saranno stabilite con un Decreto del Ministro dell&#8217; economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza.</p>
<p>In ogni caso, il <strong>beneficio fiscale:</strong><br />
- viene concesso con Decreto del Ministero dell&#8217; economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento finanziario emesso rispetto alle finalità delle disposizioni che agevolano il credito nel Mezzogiorno, e nel rispetto del Decreto che fissa le modalità attuative della misura;</p>
<p>- si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all&#8217; adozione del citato Decreto del <strong>Ministero dell&#8217; economia e delle finanze.</strong></p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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		<title>Comune di Roma. Riduzioni Ici e Ta.Ri., rimborsi più veloci: ultime delibere di Giunta</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Uno sconto medio di 122 euro sull&#8217;Ici 2008, pari al 35% in meno rispetto all&#8217;anno scorso: è questo l&#8217;impatto che la nuova detrazione sulla prima casa prevista dalla Legge Finanziaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/02/comune_roma.jpeg?9d7bd4" alt='Comune di Roma. Riduzioni Ici e Ta.Ri., rimborsi più veloci: ultime delibere di Giunta' width="300" class="left"/>Uno sconto medio di 122 euro sull&#8217;Ici 2008, pari al 35% in meno rispetto all&#8217;anno scorso: è questo l&#8217;impatto che la nuova detrazione sulla prima casa prevista dalla Legge Finanziaria (pari all&#8217;1,33 per mille del valore catastale dell&#8217;immobile, fino a un massimo di 200 euro) avrà sull&#8217;importo totale dell&#8217;Ici dovuta dalle famiglie romane. Il quadro fiscale per il calcolo dell&#8217;Ici 2008 è stato disegnato dalla Giunta comunale dimissionaria in una delle sue ultime delibere.</p>
<p>La riduzione governativa si aggiunge alla detrazione di 90 euro, decisa nel 2007 e confermata per il 2008 dalla Giunta, per i proprietari di casa che rientrano nei parametri ISEE (circa 100 mila). Per le famiglie in condizioni di forte disagio (circa 70 mila), poi, vengono confermate le agevolazioni &#8216;mirate&#8217;: detrazione di 154,94 euro e aliquota agevolata all&#8217;1 per mille (pari a un beneficio di circa 280 euro).<br />
<span id="more-1574"></span><br />
Di fatto, rispetto a un carico fiscale medio di 480 euro l&#8217;anno, nel 2008 la spesa per l&#8217;Ici sull&#8217;abitazione principale sarà significativamente alleggerita, o anche azzerata, per 170 mila famiglie romane.</p>
<p>Nell&#8217;ultimo &#8216;pacchetto&#8217; di delibere tributarie la Giunta ha anche approvato, oltre allo slittamento a giugno del termine per il riclassamento catastale (vedi nostra notizia su questa stessa pagina), una serie di misure relative alla Tariffa Rifiuti: confermata l&#8217;esclusione dal pagamento della Ta.Ri. per gli edifici di culto – e relative pertinenze, destinate all&#8217;esercizio del culto –, di ogni confessione con cui lo Stato abbia stipulato intese ai sensi dell&#8217;articolo 8 della Costituzione.</p>
<p>Stabilita la riduzione della Ta.ri. (parte variabile) per gli stabilimenti balneari, data &#8220;la natura stagionale dell&#8217;attività svolta&#8221;, e per le autorimesse – considerata la scarsa produzione di rifiuti –. Confermate le agevolazioni introdotte nel 2007 per i non proprietari, con l&#8217;esenzione totale per le famiglie particolarmente disagiate e lo sconto di 90 euro per quelle che rientrano nei parametri ISEE.</p>
<p>Approvata infine una delibera, relativa al Regolamento Generale delle Entrate, che prescrive tempi più veloci per il rimborso delle cartelle esattoriali per importi non dovuti: l&#8217;agente della riscossione dovrà liquidare le somme entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del Comune.</p>
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