Risparmio energetico e sicurezza impianti: interlocutore privilegiato l’amministratore di condominio
La normativa finalizzata alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che per gli edifici in condominio è affidata alla tutela dell’amministratore di condominio (Direttiva 2002/91/CE del 16/12/2002, D.Lgs. attuativo 19/8/2005, n. 192 e D.Lgs integrativo 29/12/2006, n. 311) individua un ruolo sociale delicato ed impegnativo con attribuzioni intese al conseguimento di interessi di natura pubblicistica che richiedono un’opera di formazione ed informazione culturale a beneficio generale del Paese e dell’intero pianeta. L’amministratore di condominio diventa, pertanto, un interlocutore privilegiato per l’effettivo contenimento energetico negli edifici, in quanto è il soggetto che, mediante le operazioni preparatorie (informazione) ed esecutive (proposte di delibere assembleari), indispensabili per la realizzazione degli obiettivi comunitari, rappresenta il naturale intermediario di tale politica evitando responsabilità che possono incidere sulla stessa commerciabilità delle unità immobiliari gestite.
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L’ipocrisia delle leggi italiane in materia di sicurezza degli immobili è stata denunciata dal Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici in apertura del suo intervento al convegno “Il trasferimento degli immobili e la conformità degli impianti: garanzie e aspetti controversi” organizzato a Milano da Paradigma. Afferma Colombo Clerici: “La legge stabilisce dei parametri, degli standard di funzionalità e di sicurezza, ma non impone l’esecuzione delle relative opere di adeguamento: in questa maniera attende al varco il cittadino quando vuole vendere o locare un immobile”. Infatti l’art. 13 del D.M. 37/200 afferma, in sostanza, che all’atto della compravendita, gli impianti tecnologici dell’abitazione - da quello del gas a quello elettrico - devono risultare conformi alle normative di sicurezza valide al momento della loro realizzazione o modifica, tanto che non esiste alcun obbligo di procedere agli adeguamenti previsti da normative successive. Ma venditore e compratore devono ammettere, per iscritto, che gli impianti non sono - o possono essere - non conformi alle normative di sicurezza vigenti al momento della stipula dell’atto; ad evitare che, in mancanza di tale dichiarazione, si configuri un’ipotesi di vizi e difetti occulti della cosa venduta. Ci si chiede, allora: il legislatore si è adoperato per una reale sicurezza della casa oppure per costringere a “normalizzare” gli impianti; operazione costosa che, se non effettuata, porta senza dubbio ad una diminuzione considerevole del valore dell’immobile?
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