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	<title>Mondocasablog &#187; libro fondiario</title>
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		<title>Entrate provincia di Trento: più trasparenza per le informazioni catastali</title>
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		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:46:48 +0000</pubDate>
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</script><p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/05/catasto-gregoriano.JPG' alt='catasto' class= "left" />L’evasione fiscale in tema di imposte su terreni e fabbricati si combatte anche grazie a una corretta pubblicità immobiliare, per questa ragione l’agenzia delle Entrate e la Provincia autonoma di Trento hanno raggiunto, oggi 6 maggio, un accordo in base al quale l’ufficio Rapporti con gli Enti esterni della direzione provinciale riceverà direttamente dal servizio provinciale del Libro fondiario gli editti previsti dall’articolo 24 della legge regionale 4/1999 e ne curerà la comunicazione al pubblico attraverso i più idonei mezzi.<br />
In Italia attualmente coesistono due sistemi di pubblicità immobiliare: da una parte la trascrizione improntata alla legge francese del 23 marzo 1855, dall’altra il sistema tavolare o “Libro Fondiario”, in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza. Il “Libro Fondiario”è di quel complesso di registri, atti e documenti che raccoglie e riporta, in un determinato comune catastale, lo stato giuridico di un immobile e tutte le relative variazioni di fatto e di diritto che si sono andate verificando con il passare del tempo, dall’impianto fino ai giorni nostri.<br />
<span id="more-2131"></span><br />
Se dal 1999 il sistema “Libro Fondiario” è diventato più fruibile in forma digitale, a partire da oggi, grazie all’accordo raggiunto con la direzione provinciale di Trento, le informazioni tavolari gestite dalla Provincia diventeranno più accessibili. I contribuenti che si recheranno presso il front office dell’ufficio delle Entrate di Trento con un problema relativo alla tassazione di un terreno o di un fabbricato potranno sapere subito chi, e da quando, è il legittimo titolare dei diritti reali su quegli stessi beni. </p>
<p>Angelo D&#8217;Andrea &#8211; <a href="http://www.fiscooggi.it">www.fiscooggi.it</a></p>
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		<title>Come presentare il modello di dichiarazione Ici per l&#8217;anno 2007</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 07:52:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Approvato il modello di dichiarazione Ici per l&#8217;anno 2007. Da quest&#8217;anno, va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell&#8217;imposta dovuta sono relative a riduzioni d&#8217;imposta e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2008/04/ici.jpg?9d7bd4" alt='ici' class= "left" />Approvato il modello di dichiarazione Ici per l&#8217;anno 2007. Da quest&#8217;anno, va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell&#8217;imposta dovuta sono relative a riduzioni d&#8217;imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell&#8217;obbligo dichiarativo discende dall&#8217;effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all&#8217;interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto. In pratica, la dichiarazione Ici non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell&#8217;imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (Mui). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l&#8217;iscrizione e l&#8217;annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. In particolare, l&#8217;utilizzo del Mui è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data. Inoltre, la dichiarazione non va presentata per gli atti notarili datati a partire dal 1° giugno 2007 relativi a immobili situati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 499/1929).<br />
<span id="more-2014"></span><br />
Viceversa, la dichiarazione deve essere presentata: per gli immobili che godono di una riduzione dell&#8217;imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;<br />
per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il Mui;<br />
per gli immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano;<br />
quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell&#8217;imposta (ad esempio, l&#8217;immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l&#8217;atto ha riguardato un&#8217;area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell&#8217;area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza; il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa; l&#8217;area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; l&#8217;immobile ha perso o acquisito il diritto all&#8217;esenzione o all&#8217;esclusione dall&#8217;Ici o la caratteristica della ruralità, è stato oggetto di procedura Docfa, è di interesse storico o artistico, è stato oggetto di vendita all&#8217;asta giudiziaria, nell&#8217;ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, eccetera).<br />
La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune dove è ubicato l&#8217;immobile o spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all&#8217;ufficio Tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura &#8220;Dichiarazione Ici 2007&#8243;. Se il contribuente è proprietario di immobili situati in più Comuni, deve compilare una dichiarazione per ciascun Comune. Se, invece, l&#8217;immobile è ubicato nel territorio di più Comuni, viene considerato appartenente al Comune dove si trova la maggior parte della sua superficie. La dichiarazione va presentata entro il termine previsto per quella dei redditi relativa all&#8217;anno 2007. Il Comune può, comunque, in base alle proprie esigenze organizzative, stabilire sia altre modalità di trasmissione della dichiarazione, sia un diverso termine di presentazione.</p>
<p><a href="http://www.fiscooggi.it">www.fiscooggi.it</a></p>
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