Leasing immobiliare “in pool”
Nel caso di locazioni finanziarie immobiliari in pool, ciascuna delle società partecipanti al pool è tenuta alla registrazione del contratto di leasing, ai sensi degli articoli 5 e 10 del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986). Le stesse compagini, in qualità unitaria di “parte contraente”, sono, inoltre, solidalmente obbligate al pagamento del tributo. Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 443/E del 17 novembre. Il contratto atipico di leasing può sostanziarsi in una pluralità di forme, pur sempre conservando, nel rapporto causale che lega le parti, gli elementi distintivi comuni a tale tipologia contrattuale. Nello specifico, il “leasing finanziario” è caratterizzato dalla “trilateralità” del rapporto contrattuale. Il concedente, ovvero l’impresa di leasing, si frappone tra fornitore del bene e suo utilizzatore; acquista o fa costruire dal produttore il bene, mobile o immobile, scelto dall’utilizzatore e, restandone proprietario, lo concede in godimento all’utilizzatore, che assume su di sé tutti i rischi e i benefici connessi con la proprietà del bene. A ogni modo, anche nella variante del leasing finanziario in pool, le parti che intervengono nel contratto restano individuabili nel concedente (pool delle società di leasing), nel fornitore del bene e nell’utilizzatore. Nella fattispecie prospettata dall’istante, si faceva presente come fosse stipulato un unico contratto di locazione finanziaria nei confronti dell’utilizzatore e come le banche, o gli enti di intermediazione creditizia, assumessero unitariamente la parte contrattuale di “concedente”. Per quanto concerne il relativo trattamento tributario, tutti i contratti di locazione, anche finanziaria, e di affitto, aventi a oggetto immobili strumentali, siano essi esenti ai fini Iva ovvero assoggettati all’imposta, scontano l’obbligo di registrazione in termine fisso, con imposta di registro proporzionale, nella misura prevista dall’articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986.
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Secondo un’indagine della Fiaip locale su oltre 200 agenzie immobiliari, la crisi del mercato in questa zona si esprime con la diminuzione delle compravendite e una sostanziale tenuta del comparto delle locazioni. Sulla riviera emiliano romagnola il mercato della casa delle vacanze segue sostanzialmente le tendenze dell’immobile urbano: si compra meno mentre gli affitti restano stabili. A rivelarlo è l’Osservatorio Turistico del Collegio Fiaip Emilia Romagna, la Federazione delle agenzie immobiliari professionali che in regione rappresenta
L’assessore all’Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, ha diffuso la seguente dichiarazione sulla questione degli inquilini di alcune case popolari in provincia di Brindisi. “Naturalmente – scrive l’assessore - non avevamo bisogno della nota del sen. Specchia per intervenire a difesa degli inquilini degli 86 alloggi dati in custodia nel 1989 in territorio di Ostuni. Stia tranquillo il Senatore Specchia. Abbiamo molto a cuore i problemi degli inquilini disagiati. Così come abbiamo risolto il problema delle famiglie di Ostuni, impantanato nel contenzioso fra Iacp di Brindisi e comune di Ostuni, stiamo risolvendo il problema della difficoltà di regolarizzazione non solo degli inquilini degli alloggi in questione, ma anche di altri inquilini di altri comuni della regione in condizioni economiche che non consentono di corrispondere le somme dovute anche in relazione al gravissimo stato di crisi finanziaria che il Paese sta attraversando”. “Proprio ieri pomeriggio – spiega la Barbanente - abbiamo illustrato alle organizzazioni sindacali degli inquilini un apposito disegno di legge. Questo, oltre che prevedere più ampie rateizzazioni, che gli Istituti Autonomi Case Popolari potranno concedere in ragione del complessivo ammontare della quota dovuta e delle condizioni economiche dei richiedenti, stabilisce che, ove l’occupante non abbia versato una rata, possa comunque effettuarne il versamento nei successivi mesi, senza che il procedimento di regolarizzazione decada”.
Il Comune di Padova ha istituito un contributo Ici per i proprietari di immobili che hanno stipulato contratti di locazione con studenti fuori sede, iscritti all’Università di Padova. Può essere chiesto il contributo per: i nuovi contratti di locazione stipulati tra l’ 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 e regolarmente registrati; i rinnovi, avvenuti nel 2008, di contratti di locazione stipulati prima del primo gennaio 2008; i rinnovi, avvenuti nel 2008, di contratti stipulati nell’anno 2008. Ogni locatore può presentare più di una richiesta di contributo se, nel periodo preso in considerazione, ha locato più alloggi, con contratti che rientrino nella fattispecie di cui sopra. Il contributo può coprire fino ad un massimo del 40% dell’Ici dovuta per il primo anno del contratto, considerando un’aliquota costante del 7 per mille (aliquota di riferimento per l’anno 2008).
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