Sicurezza degli impianti all’interno degli edifici

Sicurezza degli impianti all(Ministero dello sviluppo economico - Nota 10.04.2008)

Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. In particolare, il Ministero, anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:

1. i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del D.M. 37/2008 - secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio - si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro a un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento;

2. per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata, se l’aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (per esempio potenza dell’impianto elettrico superiore a 6 KW, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq).
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Casa:semplificazioni per la dichiarazione di conformità

semplificazioni per la dichiarazione di conformitàIl Ministero dello Sviluppo economico interviene per semplificare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce, acqua e gas se non viene consegnata la copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. Nessun rischio quindi di distacco per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. La copia della dichiarazione di conformità, pena la sospensione del servizio, deve essere infatti consegnata entro trenta giorni dall’allacciamento solo in caso di nuove forniture. Qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato, invece non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione. Per le utenze già esistenti dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata, se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: anche in tali casi, l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge almeno la potenza di 6 kw. Il fornitore del servizio, che viene in contatto con l’utente, dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall’utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all’acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento. Per concludere, la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell’edificio, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni.

www.italia.gov.it

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Operativo il regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici

regolamento sulla sicurezza degli impiantiDal 27 marzo 2008 le nuove norme sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici sono operative. Grazie al decreto 22 gennaio 2008 n.37 emanato dal ministero dello Sviluppo economico, predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali, è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il provvedimento semplifica anche alcune procedure di compravendita e di locazione degli immobili rafforzando le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime soprattutto casalinghe, di incidenti. Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli edifici. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

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La Newsletter dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe

L’Osservatorio Prezzi e Tariffe istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato la propria Newsletter on line con cadenza mensile. La Newsletter, come del resto il sito dell’Osservatorio, è realizzata con lo scopo di fornire una corretta informazione ai consumatori e agli operatori per accrescere il grado di concorrenza dei mercati e impedire dinamiche ingiustificate dei prezzi.
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