Agevolazioni fiscali per chi risparmia energia

fotovoltaicoL’agevolazione fiscale sul risparmio energetico è stata introdotta nell’anno 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires) il 55% delle spese sostenute, a condizione che dall’intervento realizzato si consegua un determinato risparmio di energia. E’ previsto un tetto massimo di detrazione che varia da 30mila a 100mila euro a seconda del tipo di intervento effettuato. Rilevanti risparmi d’imposta, quindi, concessi a favore di chi adotta misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia.
Tra queste, ricordiamo che la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute e documentate per effettuare i seguenti tipi di interventi:
- miglioramento termico dell’edificio (sostituzione di finestre, interventi su pareti, coperture, pavimenti)
- sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- qualsiasi tipo di intervento capace di ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio.
Per la compilazione e l’invio telematico della documentazione, l’Enea ha messo a disposizione un’applicazione web (http://finanziaria2008.acs.enea.it/index.php) con il relativo manuale di utilizzo. L’Enea è l’ente cui è stato affidato il compito di elaborare alla fine di ogni anno, a partire dal 2008, le informazioni sui documenti ricevuti e di trasmettere una relazione sui risultati degli interventi ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Questo, per consentire una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi.
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Pannelli fotovoltaici senza risparmio energetico, danno diritto alla tariffa incentivante per le fonti rinnovabili, non alla detrazione del 55 per cento

fotovoltaico Lo sconto fiscale del 55% previsto per gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 344, legge 296/2007) non è applicabile ai costi sostenuti per l’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica, ma solo alle altre spese di riqualificazione energetica (isolamento del tetto, manodopera). Per l’impianto spettano invece gli incentivi (tariffa incentivante e premio aggiuntivo) per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 207/E del 20 maggio, in risposta all’istanza di interpello presentata da un contribuente che, durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto e chiede l’applicazione: della detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di isolamento del tetto, di acquisto dei pannelli fotovoltaici e ai costi di manodopera degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 consistenti in una tariffa incentivante e in un premio aggiuntivo applicabile all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.
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