Centroconsumatori: dichiarazioni di conformità degli impianti negli edifici. Novità per chi acquista, vende, costruisce o ristruttura casa

caldaiaLe novità previste dal Decreto ministeriale n. 37/2008 ed il decreto-legge n. 112/2008 si riferiscono a chi acquista, vende, costruisce o ristruttura casa. Dal 27 marzo 2008 è in vigore il decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 sulla sicurezza degli impianti. Il decreto ministeriale in oggetto ha abrogato e sostituito tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Per quali impianti la nuova normativa trova applicazione?
Il decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Non si riferisce quindi solo ad impianti relativi a edifici adibita ad uso civile. Le nuove regole non si applicano solo agli impianti principali come lo sono per esempio gli impianti elettrici, impianti a gas, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrici e sanitari ma anche ad impianti accessori come p.es. cancelli elettronici, antifurti, antenne e cavi tv.
Nei condomini la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche per gli impianti di uso comune.
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Confedilizia: sugli impianti non cè piu alcun obbligo per compravendite e locazioni

caldaiaCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del decreto-legge n. 112/’08, è caduto ogni obbligo di consegna o di allegazione di documentazione relativa alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita o di locazione di un immobile, abitativo e non abitativo. Lo fa presente la Confedilizia, segnalando che il decreto-legge in questione ha infatti abrogato l’articolo 13 del decreto ministeriale n. 37 del 2008, che aveva imposto ai proprietari tutta una serie di adempimenti nel senso sopra indicato, obbligando in particolare gli stessi alla consegna agli acquirenti e agli inquilini della documentazione amministrativa e tecnica relativa agli impianti presenti negli immobili venduti o locati.
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Sicurezza degli impianti all’interno degli edifici

Sicurezza degli impianti all(Ministero dello sviluppo economico - Nota 10.04.2008)

Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. In particolare, il Ministero, anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:

1. i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del D.M. 37/2008 - secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio - si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro a un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento;

2. per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata, se l’aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (per esempio potenza dell’impianto elettrico superiore a 6 KW, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq).
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Risparmio energetico e sicurezza impianti: interlocutore privilegiato l’amministratore di condominio

sicurezza impiantiLa normativa finalizzata alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che per gli edifici in condominio è affidata alla tutela dell’amministratore di condominio (Direttiva 2002/91/CE del 16/12/2002, D.Lgs. attuativo 19/8/2005, n. 192 e D.Lgs integrativo 29/12/2006, n. 311) individua un ruolo sociale delicato ed impegnativo con attribuzioni intese al conseguimento di interessi di natura pubblicistica che richiedono un’opera di formazione ed informazione culturale a beneficio generale del Paese e dell’intero pianeta. L’amministratore di condominio diventa, pertanto, un interlocutore privilegiato per l’effettivo contenimento energetico negli edifici, in quanto è il soggetto che, mediante le operazioni preparatorie (informazione) ed esecutive (proposte di delibere assembleari), indispensabili per la realizzazione degli obiettivi comunitari, rappresenta il naturale intermediario di tale politica evitando responsabilità che possono incidere sulla stessa commerciabilità delle unità immobiliari gestite.
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Sicurezza per gli impianti domestici. Seminario a Milano della CEI

Sicurezza per gli impianti domesticiIl CEI Comitato Elettrotecnico italiano ha organizzato un seminario che si volgerà il 19 maggio 2008 a Milano. Un seminario di informazione tecnica in materia di impiantistica elettrica, anche in relazione al nuovo Decreto 37/08 sulla certificazione da allegare al momento della compravendita di un immobile. Il corso IDA, ideato e realizzato in collaborazione con il Prosiel, è rivolto a tutti i professionisti, progettisti, installatori, agenti e operatori di commercio che operano nel campo dell’impiantistica residenziale e della domotica, che vogliono approfondire e migliorare il proprio bagaglio professionale e il livello di preparazione tecnica. Nel corso vengono trattati, per gli aspetti progettuali e installativi, i seguenti impianti dell’edilizia residenziale: elettrici, antintrusione e antifurto, ricezione TV, distribuzione audio/video, telefonia e trasmissione dati, videocitofonia. Vengono poi trattate le automazioni domestiche, la loro integrazione secondo i principi della domotica e la predisposizione delle infrastrutture, cioè l’opportunità di prevedere spazi e percorsi per le necessità degli impianti che si potranno installare anche in un secondo momento

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Operativo il regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici

regolamento sulla sicurezza degli impiantiDal 27 marzo 2008 le nuove norme sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici sono operative. Grazie al decreto 22 gennaio 2008 n.37 emanato dal ministero dello Sviluppo economico, predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali, è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il provvedimento semplifica anche alcune procedure di compravendita e di locazione degli immobili rafforzando le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime soprattutto casalinghe, di incidenti. Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli edifici. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

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Decreto Bersani sugli impianti: Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37

Decreto Bersani sugli impianti: Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
In particolare, l’art. 13 – Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l’opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l’intero regolamento.
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ASPPI: “Necessario un rinvio delle nuove norme sulla sicurezza degli impianti”

ASPPI: "Necessario un rinvio delle nuove norme sulla sicurezza degli impianti"«E’ necessario un rinvio dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla sicurezza degli impianti – dichiara il Presidente Nazionale dell’Asppi Luigi Ferdinando Giannini – altrimenti da domani si rischia una paralisi del mercato della compravendita immobiliare, ma soprattutto delle locazioni».
I recenti provvedimenti normativi in tema di conformità degli impianti ma anche quelli sulla certificazione energetica inducono ad una riflessione da parte di Luigi Ferdinando Giannini, Presidente nazionale dell’Asppi - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari.
«L’introduzione della dichiarazione di conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza – spiega Giannini – che a partire dal 27 marzo va allegata a tutte le compravendite e a tutti i contratti di locazione, come l’obbligo di certificazione energetica per ottenere il permesso a costruire, sono due vincoli che, pur volendo raggiungere un obiettivo condivisibile, sono stati varati senza una necessaria opera di consultazione al fine di evitare complicazioni per chi deve ottemperare agli adempimenti di legge».
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Sicurezza degli impianti domestici: Risposta ministeriale a quesiti

Sicurezza degli impianti domestici: Risposta ministeriale a quesitiPrincipio generale: non v’è obbligo generale di adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza attualmente vigenti.

La sicurezza dev’essere valutata in base alla conformita’ degli impianti alle norme vigenti al momento della loro realizzazione o modifica.
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Decreto sicurezza impianti: Confedilizia chiede una interpretazione della normativa o una sospensione della sua entrata in vigore

Decreto sicurezza impianti: Confedilizia chiede una interpretazione della normativa o una sospensione della sua entrata in vigoreA proposito del decreto sicurezza impianti, la Confedilizia chiede una urgente interpretazione normativa o una sospensione della sua entrata in vigore. Il dibattito interpretativo finora sviluppatosi (soprattutto in funzione delle esigenze dei notai) non ha infatti minimamente toccato il grave problema della “documentazione amministrativa e tecnica” che dovrebbe secondo il decreto essere consegnata sia agli acquirenti degli immobili che agli inquilini: una documentazione che non è in gran parte mai stata rilasciata, o che comunque non è in possesso né di venditori né di proprietari locatori, e per la quale non è prevista alcuna documentazione equipollente che possa ora formarsi (documentazione equipollente prevista invece – con la dichiarazione di rispondenza – per la sola dichiarazione di conformità da allegare agli atti pubblici di trasferimento).
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