Centroconsumatori: dichiarazioni di conformità degli impianti negli edifici. Novità per chi acquista, vende, costruisce o ristruttura casa
Le novità previste dal Decreto ministeriale n. 37/2008 ed il decreto-legge n. 112/2008 si riferiscono a chi acquista, vende, costruisce o ristruttura casa. Dal 27 marzo 2008 è in vigore il decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 sulla sicurezza degli impianti. Il decreto ministeriale in oggetto ha abrogato e sostituito tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Per quali impianti la nuova normativa trova applicazione?
Il decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Non si riferisce quindi solo ad impianti relativi a edifici adibita ad uso civile. Le nuove regole non si applicano solo agli impianti principali come lo sono per esempio gli impianti elettrici, impianti a gas, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrici e sanitari ma anche ad impianti accessori come p.es. cancelli elettronici, antifurti, antenne e cavi tv.
Nei condomini la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche per gli impianti di uso comune.
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(Ministero dello sviluppo economico - Nota 10.04.2008)
Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
«E’ necessario un rinvio dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla sicurezza degli impianti – dichiara il Presidente Nazionale dell’Asppi Luigi Ferdinando Giannini – altrimenti da domani si rischia una paralisi del mercato della compravendita immobiliare, ma soprattutto delle locazioni».
A proposito del decreto sicurezza impianti, la Confedilizia chiede una urgente interpretazione normativa o una sospensione della sua entrata in vigore. Il dibattito interpretativo finora sviluppatosi (soprattutto in funzione delle esigenze dei notai) non ha infatti minimamente toccato il grave problema della “documentazione amministrativa e tecnica” che dovrebbe secondo il decreto essere consegnata sia agli acquirenti degli immobili che agli inquilini: una documentazione che non è in gran parte mai stata rilasciata, o che comunque non è in possesso né di venditori né di proprietari locatori, e per la quale non è prevista alcuna documentazione equipollente che possa ora formarsi (documentazione equipollente prevista invece – con la dichiarazione di rispondenza – per la sola dichiarazione di conformità da allegare agli atti pubblici di trasferimento).
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