Agenzia delle entrate: l’alto rendimento non basta per il bonus energetico

bonus fonti rinnovabiliPer le spese connesse, sì alla detrazione del 55% solo con l’ok del tecnico abilitato. Se pur ad alto rendimento, solamente gli impianti di climatizzazione invernale espressamente previsti dalla legge usufruiscono della detrazione del 55% per le spese relative a interventi di risparmio energetico; mentre per le spese connesse dovrà essere il tecnico abilitato a stabilire quali sono strettamente inerenti all’intervento e quali invece possono rientrare nelle più generali spese di ristrutturazione edilizia che sono invece agevolate al 36 per cento. È questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008, in risposta a un contribuente che, in procinto di acquistare una casa da ristrutturare, chiedeva se poteva usufruire della detrazione del 55% non solo per l’impianto in sé ma anche per tutte le spese connesse, a partire dallo smaltimento dei materiali fino alla tinteggiatura delle pareti se danneggiate dalla posa in opera dell’impianto. In particolare, l’Amministrazione finanziaria rammenta che, per usufruire della detrazione del 55% per l’istallazione di impianti di climatizzazione invernale, devono sussistere due condizioni fondamentali: la prima è che questi siano istallati in sostituzione, integrale o parziale, di impianti preesistenti; la seconda, che tali impianti rientrino nelle tipologie indicate dalla norma, ossia caldaie a condensazione, impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Pertanto non possono usufruire dell’agevolazione fiscale i contribuenti che installano sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, né quelli che sostituiscono i vecchi sistemi di riscaldamento con altri che, se pur ad alto rendimento, non rientrano nelle categorie indicate.
Continua »

Tags: , , ,
Add to Google
PUBBLICITÀ
Navigazione sui navigli
PUBBLICITÀ

Chiudi
Invia e-mail