Art. 21 (Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)

1. Nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate ed ampliare l’offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l’anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non occupati, all’acquisto o la locazione di alloggi, nonché per l’eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle Regioni e Province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all’articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa Depositi e Prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti dovrà assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna Regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 2, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 marzo 2003.
4. Il 1% del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative al fine di assicurare la formazione, l’implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

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