Soggetti a ritenuta i compensi del condominio alle cooperative sociali

di Redazione Commenta

Risoluzione n. 306/E del 25 ottobre 2007

Il regime di favore ad esse accordato non incide sulla natura di soggetto passivo Ires

Le somme corrisposte dal condominio a cooperative sociali operanti nel settore dei servizi sono assoggettate a ritenuta d’acconto pari al 4 per cento. E’ quanto precisa l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 306/E del 25 ottobre in risposta al quesito formulato da una società cooperativa sociale che opera nel settore dei servizi. La cooperativa si occupa, in particolare, di fornire servizi di pulizia in locali, uffici e condomini.

La risoluzione ricorda che la Finanziaria 2007 ha esteso il ruolo di sostituto d’imposta al condominio; quest’ultimo, indipendentemente dalla veste giuridica adottata (persona fisica, società di persone, di capitali, eccetera) sarà tenuto ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta pari al 4 per cento “sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa”.

In relazione all’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia n. 7/E del febbraio 2007 ne prevede l’attuazione “per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio”, specificando che “devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l’esecuzione di attività di pulizia”.

L’ulteriore condizione prevista dalla normativa per l’effettuazione della ritenuta, vale a dire la realizzazione delle prestazioni nell’esercizio di impresa, è soddisfatta, secondo quanto chiarito dalla risoluzione, anche nel caso in cui il soggetto passivo sia rappresentato da una cooperativa sociale.

La risoluzione spiega peraltro che il regime di favore accordato alle cooperative sociali non incide sulla natura di soggetto passivo dell’Ires delle stesse, limitando il beneficio ai soli effetti derivanti da meccanismi che riguardano la determinazione dell’imposta.

La norma che ha esteso al condominio il ruolo di sostituto non prevede alcuna forma di esclusione dall’obbligo di effettuare la ritenuta nel caso in cui a percepire i compensi sia una cooperativa sociale, né che l’effettuazione della ritenuta possa essere influenzata da circostanze riguardanti la condizione soggettiva del percipiente. Quest’ultimo, in sede di dichiarazione dei redditi, potrà attenersi alle regole generali previste dal Tuir (articoli 22 e 79) e applicabili ai soggetti Ires, scomputando dall’imposta sul reddito delle società la ritenuta d’acconto subita.

Riguardo all’assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi all’applicazione della ritenuta, si ricorda che l’amministratore di condominio ha l’obbligo di effettuare e versare la ritenuta, di rilasciare la certificazione unica (con l’indicazione delle somme e dei valori corrisposti, della relativa causale e dell’ammontare delle ritenute operate), e di indicare i dati relativi alle ritenute operate nella dichiarazione dei sostituti di imposta del condominio.

Pasquale Saulino – Fiscooggi.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>