Gas: Indagine su violazioni nell’utilizzo dei coefficienti di misura

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Possibili sanzioni ad alcuni operatori e rimborsi a favore dei consumatori

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha avviato alcuni procedimenti sanzionatori ed un programma di verifiche ispettive con il Nucleo Speciale Tutela Mercato della Guardia di Finanza, nei confronti di diverse imprese di distribuzione e di vendita di gas (delibera n. 300/07, n. 301/07, n. 302/07). Le violazioni contestate riguardano: a) l’utilizzo non corretto dei coefficienti di misura (fissati dall’Autorità) per l’esatta contabilizzazione del gas naturale e b) la loro mancata indicazione in fattura.

1. Con la delibera n. 300/07, l’Autorità contesta a 7 società di distribuzione e 36 di vendita, l’applicazione di un valore del coefficiente di misura “M” più elevato rispetto a quello fissato dall’Autorità stessa, a danno dei clienti finali che avrebbero quindi pagato importi maggiori di quelli dovuti.
L’iniziativa dell’Autorità è finalizzata all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e all’adozione di provvedimenti per la restituzione ai clienti finali delle somme da questi indebitamente versate.
2. Con la delibera n. 301/07 viene inoltre contestata a 66 società di vendita, la mancata indicazione in bolletta del coefficiente “M”, informazione necessaria per consentire ai clienti finali di verificarne la corretta applicazione.

Con la delibera n. 302/07, l’Autorità ha varato anche un programma di 33 ispezioni che riguarda le necessarie verifiche sulla corretta determinazione dell’altro coefficiente di misura, denominato “K”; l’attività verrà svolta con la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercato della Guardia di Finanza.

Le sanzioni previste dalla legge vanno da un minimo di 25 mila euro ad un massimo di 150 milioni di euro circa.

L’avvio dei procedimenti ed il programma di ispezioni sono stati deliberati, previo coordinamento con la Procura della Repubblica di Milano, sulla base delle prime evidenze emerse dall’indagine conoscitiva conclusa dall’Autorità con delibera 227/07.

Le delibere sono pubblicate nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Nota: i coefficienti “M” e “K”

L’energia contenuta nel volume di gas naturale misurato dal contatore varia in funzione della temperatura e della pressione. Per determinare l’energia effettivamente consumata ed effettuare una corretta fatturazione, è dunque necessario tenere conto di tre variabili: volume, temperatura e pressione.

In che modo?
Le soluzioni possibili sono due: la prima è installare tre diversi tipi di misuratori per il volume, la pressione e la temperatura. La seconda soluzione, largamente utilizzata in ogni Paese, è di avere un solo misuratore per il volume e adoperare specifici coefficienti di calcolo per valori della pressione e della temperatura che si riscontrano nelle diverse località.

Coefficiente “M”

Oltre al misuratore di volume (il “contatore”, che calcola i metri cubi consumati), utilizzato per i piccoli consumatori (famiglie comprese) per la pressione e la temperatura si ricorre all’uso di uno specifico coefficiente con il quale è possibile riferire il prezzo della bolletta ai quantitativi di gas naturale effettivamente consumati. Si tratta del coefficiente “M”, i cui valori sono stabiliti per ogni zona climatica secondo tabelle differenziate per fasce, in base ai “gradi giorno” e alle altitudini. Le imprese sono tenute ad applicare tali valori stabiliti e resi noti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera n. 237 del 2000.
A tutela dei consumatori, l’Autorità ha previsto che il coefficiente “M” debba essere chiaramente indicato nella bolletta, insieme ai metri cubi di gas (volume) misurati dal contatore. Il coefficiente “M”si applica per i clienti finali con misura del gas in bassa pressione, dotati di gruppi di misura volumetrici appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40 non provvisti di correttori.

Coefficiente “K”

I clienti allacciati alla rete di distribuzione dotati di contatore con potenzialità superiore a quella delle utenze a cui si applica il coefficiente “M”, possono richiedere l’installazione (con oneri a proprio carico) anche di apparecchiature di correzione omologate. In mancanza di tali apparecchiature la correzione avviene attraverso l’applicazione del coefficiente “K”, che tiene conto in maniera convenzionale della temperatura e della pressione.
La metodologia per la determinazione del coefficiente “K” è concordata tra l’impresa di distribuzione e quella di vendita. Se non c’è accordo, si applica il criterio di calcolo stabilito dall’Autorità con delibera n.108/06.
L’indagine dell’Autorità sui coefficienti
A settembre di quest’anno, l’Autorità ha chiuso un’“istruttoria conoscitiva” su tutto il territorio nazionale volta ad accertare le modalità con le quali le imprese adempiono alle disposizioni dettate dall’Autorità in materia di utilizzo, ai fini tariffari, dei dati di misura del gas naturale. L’indagine ha riguardato, in particolare, la corretta applicazione dei due coefficienti di misura “M” e “K”, sui quali l’Autorità sta compiendo le necessarie valutazioni per gli interventi di propria competenza.
I risultati di questa istruttoria sono stati già acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell’ambito di una propria indagine.

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