Case Popolari in Lombardia. Dichiarazione congiunta dei dirigenti SICET

di Redazione Commenta

SORPRENDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE sul criterio discriminante del periodo minimo di cinque anni di residenza per partecipare ai Bandi di assegnazione degli alloggi pubblici

“Sconcerta e preoccupa il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio della CISL), la decisione della Corte Costituzionale (Ordinanza 32/2008) di respingere le eccezioni di costituzionalità sul Regolamento Regionale della Lombardia n° 1/04 nella parte in cui prevede che un cittadino debba avere almeno 5 anni continuativi di residenza e/o attività lavorativa nella regione, per potere semplicemente presentare una domanda di assegnazione di una casa popolare. .”


“Sconcerta perché la Corte ha sostanzialmente ritenuto la materia dell’Edilizia Residenziale Pubblica, pur di competenza regionale, oggettivamente svincolata dal sistema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sui servizi che lo Stato dovrebbe fissare, per garantire uniformità di trattamento ai cittadini su tutto il territorio nazionale.

Preoccupa perché questa decisione va nel senso opposto a quello che servirebbe per affermare, anche nel nostro Paese, un principio già in essere in altri Paesi europei, sul il diritto alla casa quale diritto fondamentale e inalienabile da garantire a tutti i cittadini in condizione di difficoltà alloggiativa.

Con tutto il rispetto che abbiamo e manteniamo nei confronti della Corte Costituzionale, nella fattispecie il SICET ritiene che sia stata avallata una norma socialmente discriminatoria, illogica sotto il profilo delle finalità dell’Edilizia Residenziale Pubblica di tutela dei ceti meno abbienti, lesiva dei diritti civili e sociali da garantire uniformemente su tutto il territorio italiano.

Ora il TAR dovrà decidere nel giudizio di merito, tenendo conto della pronunzia della Corte, in ordine:

* al requisito dei cinque anni di residenza o lavoro in Lombardia, senza il quale non si può accedere all’assegnazione di un alloggio pubblico, sulle eccezioni dove il Giudice Costituzionale ha rilevato una insufficiente motivazione, il Tribunale potrà meglio precisare e poi nuovamente rimettere alla Corte.
* alla norma regolamentare che prevede un punteggio premiale in rapporto al maggior periodo di residenza o lavoro in Lombardia (di 5 o 90 punti per periodi rispettivamente da più di 5 fino a 10 anni e per periodi superiori a 10 anni) il Tribunale potrebbe decidere nel merito, confermando la precedente sentenza del 2004 dove già si era espresso a favore del ricorso sindacale sulla norma che la Regione introdusse nel regolamento degli accessi in una prima versione.

Stante l’abbaglio della Corte su questo procedimento e nel caso in cui il TAR della Lombardia non ritenesse risollevare, con motivi aggiuntivi, la questione di costituzionalità sulle parti rimaste escluse dalla valutazione, non resterebbe altro rimedio che ricorrere alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo.

Ma intanto migliaia di cittadini, italiani o stranieri, residenti in Lombardia da meno di cinque anni, sconterebbero una insopportabile discriminazione voluta dalla Regione che vuole negare ogni tutela pubblica su un diritto primario come quello della casa”.

SICET Milano
L. Spinelli
(338/2146933)

SICET Regionale Lombardia
P. Rancati
(333/6698768)

SICET Nazionale
G. Piran
(349/5457323)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>