Sicurezza degli impianti domestici: Risposta ministeriale a quesiti

di Redazione Commenta

Principio generale: non v’è obbligo generale di adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza attualmente vigenti.

La sicurezza dev’essere valutata in base alla conformita’ degli impianti alle norme vigenti al momento della loro realizzazione o modifica.

Oneri per il cedente l’immobile:

1) Allegazione di documentezione agli atti:
– di trasferimento oneroso o gratuito (compravendita;donazione)
– locazione o concessione in uso, anche gratuito.

Solo i documenti obbligatori all’epoca della relizzazione o della modifica dell’impianto; salvo che le parti si accordino per non allegarli.
Ad esempio la dichiarazione di conformita’ alla legge 46/1990 sugli impianti elettrici.

Dichiarazione di rispondenza degli impianti realizzati al 27/3/08, senza dichiarazione di conformita’.
Ma le parti possono accordarsi per escluderla.

2) Clausola obbligatoria di garanzia del venditore, per la conformita’ degli impianti alle vigenti norme di sicurezza.

Si applica solo agli atti di trasferimento a titolo oreroso della proprieta’ o di altro diritto reale; e quindi non è richiesta in caso di locazione. Comporta una responsabilita’ per spese e danni a causa di mancata conformita’.

Puo’ essere esclusa di comune accordo dalle parti ai sensi dell’art. 1490 del C.C., ma è necessario che nell’atto si precisino le non conformita’ o le possibili non conformita’ di ciascun impianto in modo che i difetti ed i vizi non risultino occultati al compratore.

Ufficio stampa Assoedilizia

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