Gas: tempi certi e meno costi per i controlli sui contatori

di Redazione Commenta

Sostituzione gratuita, in tempi certi e più brevi, del contatore che non funziona correttamente; forte riduzione del costo di verifica anche nel caso in cui i controlli accertino il corretto funzionamento del contatore. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha introdotto queste ed altre misure, a garanzia dei consumatori che chiedono interventi di verifica dei misuratori del gas. La delibera (n. ARG/gas 51/08) è disponibile sul sito www.autorita.energia.it. Le misure di tutela previste variano a seconda che i controlli sui misuratori diano un esito negativo o positivo ed in base all’anzianità del contatore. Se il contatore non funziona correttamente. Se il controllo dà un risultato “negativo”, cioè se il contatore non misura correttamente in base alla normativa tecnica vigente, il consumatore ha diritto alla sostituzione gratuita del misuratore; il distributore dovrà redigere un verbale di sostituzione e conservare la documentazione. Almeno il 90% dei contatori difettosi deve essere sostituito entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio degli esiti del controllo. Inoltre, il distributore dovrà effettuare la ricostruzione dei consumi e rimborsare ai consumatori eventuali addebiti per quantitativi di gas superiori a quelli effettivamente forniti. Per i contatori con almeno 25 anni, nulla sarà invece dovuto dal cliente finale per quantitativi di gas fatturato, inferiori a quello effettivamente fornito. In questo caso, gli oneri rimarranno a carico del distributore che ha la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento dei contatori da lui gestiti.

Se dalla verifica risulta che il contatore funziona correttamente, il distributore ne registra l’esito. In questo caso, l’Autorità ha previsto una riduzione, a vantaggio del cliente finale, da 40 a 5 euro del costo del controllo, in funzione dell’anzianità del contatore e nel caso in cui la verifica non sia già stata fatta nei 5 anni precedenti. In particolare, l’applicazione del costo ridotto di 5 euro per la verifica dei contatori che risultino funzionare correttamente, scatta a partire dal:1° giugno 2008 per i contatori fabbricati fino al 1965; 1° gennaio 2009 per contatori fabbricati fino al 1970; 1° luglio 2009 per contatori fabbricati fino al 1975; 1° gennaio 2010 per contatori per contatori fabbricati fino al 1980; 1° luglio 2010 per tutti i contatori fabbricati fino a 25 anni prima della data di richiesta della verifica. Questa gradualità di applicazione è stata fissata in coerenza con il richiesto e progressivo sviluppo organizzativo delle capacità di intervento delle imprese. Nel caso di sostituzione volontaria dei misuratori da parte del distributore, l’esercente dovrà dare adeguata informazione preventiva al venditore e al consumatore interessato, in modo da assicurare a quest’ultimo la possibilità di sottoporre comunque il proprio misuratore alla verifica. In caso di richiesta di verifica del contatore, il cliente ha diritto ad ottenere il controllo e l’esito, in un tempo massimo di 180 giorni, scaduto il quale scatta un indennizzo automatico di 30 euro a favore del cliente finale. Il termine è prorogato di 60 giorni se la verifica non è tecnicamente possibile presso il cliente finale e debba essere fatta presso un laboratorio qualificato. L’indennizzo automatico non è dovuto nel caso di particolari congestioni delle domande di verifica: nell’ambito di periodi semestrali, se le richieste di verifica eccedono l’1 per mille del numero dei propri clienti finali allacciati alla rete di distribuzione del gas, il distributore può inviare all’Autorità un’istanza di deroga all’obbligo di pagamento dell’indennizzo automatico. In questo caso, l’istanza deve essere completa da un resoconto delle richieste di verifica ricevute, di quelle effettuate e del piano per soddisfare le restanti richieste con i tempi previsti per l’attuazione.
L’intervento di oggi fa seguito alla recente segnalazione dell’Autorità in tema di controlli sui misuratori del gas, per evidenziare anche la necessità di iniziative di competenza governativa e parlamentare a tutela dei consumatori finali.

www.autorita.energia.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>