Il bonus ristrutturazione per alcuni cittadini è stato negato a causa della mancata comunicazione. L’omessa comunicazione dell’inizio dei lavori preclude il diritto alla detrazione Irpef. I giudici hanno respinto la tesi per cui le violazioni formali non interferiscono sul beneficio. La mancata comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara fa decadere il contribuente dal “bonus ristrutturazioni”. Così ha deciso la Commissione tributaria di II grado di Trento, accogliendo il ricorso dell’ufficio riguardo al giudizio instaurato da un contribuente che ha perso il diritto alla detrazione, prevista dalla norma sul recupero del patrimonio edilizio, per non aver osservato l’iter e le modalità prescritte per avvalersene. Secondo i giudici, la comunicazione è un presupposto indefettibile per poter accedere al beneficio. La vicenda aveva avuto inizio dalla notifica, nei confronti di un contribuente, di una cartella di pagamento con cui veniva recuperata la detrazione Irpef (all’epoca dei fatti del 41%) relativa alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. In pratica, l’agenzia delle Entrate recuperava le agevolazioni per non avere il contribuente, prima di iniziare gli interventi, inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; comunicazione necessaria per fruire della detrazione, la cui mancanza comporta la decadenza dal bonus per l’anno in questione.

La cartella era impugnata dal contribuente e la Commissione tributaria di primo grado ne accoglieva la tesi. In particolare, nella sentenza si sottolineava il carattere straordinario e non ordinario delle modifiche, dovute a caso fortuito, dato dall’improvvisa rottura di tubazioni, per cui trovava applicazione l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1 della legge 449/1997.
Nel caso in questione, poi, notavano i giudici, il diniego di applicazione del beneficio, sul presupposto della mancata previa comunicazione, non era fondato in quanto “le eccepite eventuali violazioni formali non possono interferire sul piano fiscale”. L’ufficio proponeva appello, contestando l’errata applicazione della disposizione sopra richiamata. Nello specifico, l’Agenzia rimarcava come le violazioni formali di norme amministrative abbiano riflessi sul piano fiscale tutte le volte in cui il legislatore prevede come condizione necessaria per la fruizione del beneficio o di un’agevolazione il rispetto di norme proprie del diritto amministrativo. Ipotesi che rientra nel caso di specie, dal momento che l’articolo 1 della legge 449/1997 prevede ed elenca una serie di adempimenti formali per i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta per le ristrutturazioni edilizie. La Commissione di secondo grado, capovolgendo la decisione dei colleghi di prime cure, ha sottolineato l’importanza dell’obbligo, imposto al contribuente, di comunicare al Fisco l’avvio dei lavori, definendo come del tutto apodittica l’osservazione secondo la quale le eventuali violazioni formali non possono interferire sul piano fiscale, sia perché, si legge nella sentenza, il nostro sistema fiscale non è assolutamente improntato all’indifferenza delle forme, sia perché, proprio nel caso di specie, è la legge stessa che detta le regole di comportamento per i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di imposta. Regole di comportamento che costituiscono dei veri e propri obblighi per il contribuente, in vista dei previsti benefici fiscali. Dall’inadempimento di tali obblighi non può che scaturire l’inammissibilità della pretesa di ottenere il bonus in esame.

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