La Finanziaria 2008 ha ridisegnato a favore degli affittuari le condizioni normative legate alle locazioni, ma non interviene nei rapporti che intercorrono fra il locatore e il conduttore dell’immobile. Per le locazioni abitative, sono state introdotte due nuove detrazioni: la prima a favore di qualunque tipo di contratto per abitazione principale e la seconda, efficace solo per tre anni, per giovani tra i 20 e i 30 anni che, per ragioni di studio o di lavoro, trasferiscono la residenza lontano dal comune d’origine. Le vecchie e nuove detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere lo “sconto” più favorevole. Tuttavia, il divieto di cumulo non è espressamente ampliato alla detrazione del 19 % su un tetto massimo di 2.633 euro (cioè di max 500,27 euro ) prevista per gli studenti universitari iscritti all’università in un comune distante almeno 100 chilometri dalle residenza, e su questo punto si attendono chiarimenti. Infine, con l’aumento del tasso legale, dal 2008 salgono dal 2,5 al 3% gli interessi che il proprietario deve versare annualmente sul deposito cauzionale anticipato dall’inquilino all’inizio della locazione.

Imposte sui redditi. Le agevolazioni per gli inquilini sono strettamente legate alle loro entrate complessive e sono ancorate a due scaglioni: fino a 15.493,71 euro e da questa cifra fino a 30.987,41 euro. Le norme danno la possibilità di non pagare anno per anno, ma tutto in una volta per quattro anni se i contratti sono a canone libero e per tre se sono a canone concordato. Pertanto, si ha diritto a una riduzione dell’imposta del 7% per i primi e del 5,25% per i secondi. La percentuale di riduzione è legata al numero degli anni e al tasso di interesse legale (che ora è il 3%).
I comuni non devono stabilire aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili, ridotte fino allo 0%, per chi loca a canone convenzionato per una durata di tre anni più due. Spesso è concessa l’aliquota agevolata per l’abitazione principale anche a chi dà in comodato la casa a parenti stretti. La finanziaria 2008 (art. 2, comma 288) ha chiarito che l’abbattimento delle aliquote a favore delle locazioni a canone concordato può arrivare fino all’esenzione.
Contributi del fondo sociale. Tutti gli inquilini con redditi ridotti, che hanno contratti di locazione abitativi regolamentati dalla legge n. 431/1998 (compresi quelli a canone libero o a locazione transitoria) hanno il diritto di chiedere i contributi statali previsti dal fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. Si tratta di un contributo annuo fino a 3.098,74 euro (in caso di reddito annuo fino a due pensioni minime Inps e quando il canone è pari a almeno il 14% reddito) o a 2.324,06 euro (in caso di reddito annuo non oltre quello per l’assegnazione delle case popolari, come stabilito dalle norme regionali, e quando il canone è pari a almeno il 24% reddito). Le famiglie con ultrasessantacinquenni, disabili o in particolari situazioni di disagio sociale, possono vedere incrementato il contributo fino a un massimo del 25 per cento. In alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito previsti possono essere innalzati fino a un massimo del 25 per cento. I contributi non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli inquilini stessi. I requisiti sono dettagliati nel decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999. I fondi sono stanziati dallo Stato, che li ripartisce tra le regioni, le quali, a loro volta, li assegnano ai comuni.

Altre agevolazioni locali. In alcuni comuni (per esempio Forlì, Cesena, Vicenza, Modena, Rimini, Lecco, Alpignano, Tolmezzo) sono state create delle “agenzie dell’affitto”, che facilitano l’inserimento nelle locazioni di persone con forti difficoltà. A parte quelle che hanno solo scopi spiccatamente sociali, ve ne sono alcune che aiutano le aziende nel reperimento di alloggi per il personale proveniente dall’estero (in particolare, extracomunitari). In alcuni casi, il comune offre una sorta di fideiussione sui canoni, facendosi carico del loro pagamento quando l’inquilino è insolvente.

Anna Carbone – Attico Informa –
www.bomediagroup.it

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