Ici: ANCI invia proposte di emendamenti in Commissione Bilancio e Finanze Camera

di Redazione Commenta

Sono state inviate alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati le proposte di emendamenti ANCI al ddl di conversione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”.


Proposte di Emendamenti

AC 1185
Conversione in legge del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il po-tere di acquisto delle famiglie”.

Articolo 1 – Esenzione ICI prima casa

Il comma 7, dell’articolo 1 è abrogato.

Motivazione

L’emendamento proposto è necessario poiché la norma, contenuta nell’art. 1, comma 7 del decreto legge, congela la possibilità, per Regioni ed Enti locali, di aumentare aliquote e addizionali fino alla definizione delle nuove regole del Patto di stabilità e in prospettiva del federalismo fiscale. L’inserimento di una norma così invasiva sul bilancio degli Enti locali, per di più senza concertazione con i Comuni, rappresenta una vera e propria limitazione dell’autonomia impo-sitiva, costituzionalmente riconosciuta, degli Enti locali. Ma c’è anche da consi-derare il danno che una norma blocca addizionali potrebbe causare ai tanti Co-muni che hanno atteso fino all’ultimo (il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi è scaduto il 31 maggio) per ritoccare le aliquote. Il provvedimento messo a punto dal Governo finisce per penalizzare i Comuni che, negli anni passati, hanno utilizzato con assoluta parsimonia la leva fiscale, rispetto ad amministrazioni che hanno agito in direzione opposta.

Articolo 1 – Esenzione ICI prima casa
All’articolo 1 dell’A.C. n.1185, dopo il comma 4, inserire il comma 4 bis:
“4 bis: Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con l’ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell’effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definiti-vo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.”

Motivazione
Per dare completa attuazione al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2008, al fine di evitare perdita di gettito per i Comuni a seguito dell’abrogazione dell’ICI sull’abitazione principale, è necessario introdurre un sistema di certificazione in quanto non sono disponibili dati certi sull’entità del gettito dell’imposta sull’abitazione principale. Inoltre la certificazione, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 2008, prevista dalla Legge finanziaria 2008, in cui i Comuni hanno attestato l’importo gettito ICI abitazione principale (con-segnata entro il 30 aprile) non coincide con la realtà attuale poiché la base im-ponibile si riferisce alla “manovra Prodi” e dunque esclude le assimilazioni.

Articolo 1 – Esenzione ICI prima casa
All’articolo 1 dell’A.C. n.1185 , comma 4, terzo periodo, dopo le parole “con proprio decreto” sono aggiunte le seguenti:
“ A tal fine il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finan-ze e l’ANCI, tramite l’Istituto di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo Comune, distinta per categoria di immobile.”

Motivazione
Non sono ad oggi disponibili dati relativi alla esatta quantificazione del gettito prima casa, in riferimento alla base imponibile individuata dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 del decreto legge 93 del 2008. Al fine di superare il sistema di cer-tificazione, e fornire equa dinamicità al fondo sostitutivo di cui al comma 4 del presente decreto, si propone la costituzione di una banca dati sulla prima casa che fornisca gli elementi atti ad individuare criteri e modalità di rimborso ai Comuni.

Articolo 1 – Esenzione ICI prima casa
All’articolo 1 dell’A.C. n.1185, il primo periodo del comma 4 è così sostituito dal seguente:
“4. La minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi1,2 e 3 è rimbor-sata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2bis dell’articolo 8 del d.lgs. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.244, in riferimento all’andamento della base imponi-bile ed al mancato gettito certificato.”

Motivazione
Al fine di garantire ai Comuni la stabilità del contributo compensativo, e fornire equità al sistema si propone di fissare nella norma i criteri di riparto, che devo-no considerare sia il livello di pressione fiscale che l’evoluzione della base im-ponibile in riferimento alle trasformazioni del territorio.

Articolo 1 – Esenzione ICI prima casa
All’articolo 1, al comma 2 dopo le parole “nonché quelle assimilate dal comune” aggiungere:
“di cui all’articolo 8 comma 56 della Legge 662/1996 e all’articolo 59 comma 1 lettera d) ed e) del Decreto legislativo n. 446/1997”

Motivazione
Il combinato disposto dalla Legge e dalla Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 5 giugno 2008 si traduce in una interpre-tazione estensiva che potrebbe esentare dal pagamento dell’imposta le società immobiliari per assimilazione ad abitazione principale. Si propone quindi una interpretazione autentica delle disposizioni di riferimento.

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