Confedilizia: risparmio energetico, nessuna novità per le assemblee condominiali

di Redazione Commenta

Il Consiglio dei ministri del nuovo Governo ha approvato in via definitiva un decreto legislativo di recepimento di una direttiva europea in materia di risparmio energetico. Il provvedimento prevede fra l’altro semplificazioni per la realizzazione di interventi di coibentazione e isolamento degli edifici e deroghe alle cubature e alle distanze di rispetto tra edifici in caso di spazi dedicati alle coibentazioni. Dal testo approvato in prima lettura dal passato Governo è stata espunta la norma che, se fosse rimasta, avrebbe stabilito che la maggioranza necessaria per gli interventi di risparmio energetico dovesse essere riferita ai condòmini presenti in assemblea. Stante la cancellazione dal testo approvato in via definitiva della norma di cui s’è detto, rimane ferma la previsione di cui all’art. 26, comma 2, legge n. 10 del 1991, così come modificata nel 2006. Tale disposizione prevede espressamente che, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti, volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile – “individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato” –, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con “la maggioranza semplice delle quote millesimali”. Quindi, sulla base dei principii generali dell’ordinamento condominiale, si deve ritenere che gli interventi di cui trattasi necessitino, in prima e in seconda convocazione, di un quorum deliberativo calcolato sia per “teste” (maggioranza degli intervenuti) sia per millesimi (501).

Ciò – aggiungiamo noi, così chiarendo anche il quorum costitutivo – senza trascurare ovviamente che per tali interventi occorre pure la partecipazione, in prima convocazione, di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio e, in seconda convocazione, di tanti condòmini che rappresentino la maggioranza del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. In questo senso anche la Tabella delle maggioranze assembleari elaborata dalla Confedilizia, che indica il quorum costitutivo e deliberativo per ogni tipo di decisione condominiale da assumere.

www.confedilizia.it

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