I termini per revocare le agevolazioni richieste per l`acquisto della prima casa non subiscono la proroga biennale prevista dall`articolo 11 della legge n. 289/2002 (condono fiscale); l`eventuale revoca di queste agevolazioni deve pertanto essere richiesta dall`ufficio nel termine triennale previsto dall`articolo 76 del dpr n. 131/1986. La conferma arriva dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che nella sentenza n. 58/35/08 ha rafforzato e ampliato le conclusioni gia` espresse nella sentenza n. 491/1/07. In questo nuovo giudicato, il collegio, rifacendosi alla precedente decisione, aggiunge anche che la proroga biennale ai termini d`accertamento, cosi` come prevista dal citato comma i dell`articolo 11 della legge n. 289/2002, e` illegittima; infatti, questa viola le disposizioni del comma 3 dell`articolo 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), il quale dispone che per gli accertamenti d`imposta i termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati. La Ctr, dopo aver aggiunto che eventuali deroghe alla legge n. 212/2000 dovevano essere espressamente previste anche nel comma 1-bis dell`articolo 11 della legge n. 289/2002, cosi` come in effetti e` stato fatto per il comma 1, passa quindi a esaminare il significato letterale di questo comma 1-bis, e comparandolo con il precedente comma 1 ne rileva la diversita` contenutistica. Il collegio regionale precisa che con la proroga prevista solo dal comma 1 si introduce una disciplina divergente dall`ordine normativo esistente, e quindi essa e` di «stretta interpretazione» quando il legislatore pone un`eccezione, in sostanza, e` come se dicesse «fuori da questi casi io voglio il contrario» e cio` esclude qualsiasi interpretazione analogica.

Fermo restando poi che le agevolazioni tributarie menzionate nel comma 1-bis dell`articolo 11 di cui si tratta possono essere anche diverse dai benefici per l`acquisto della prima casa (la commissione ricorda le agevolazioni per la piccola proprieta` contadina di cui alla legge n. 604/54), il collegio non rileva un difforme comportamento tra i commi 1-bis e 1 del citato articolo 11, stante la loro diversita` contenutistica. Infatti, proseguono i giudici romani, con il comma 1-bis il legislatore ha integrato l`istanza ivi indicata con la «contestuale» dichiarazione di non volere beneficiare dell`agevolazione precedentemente richiesta, ponendo quindi a carico del contribuente un formale atto di rinuncia e quindi una tacita accettazione della tassazione ordinaria e l`espressa rinuncia alle particolari disposizioni di favore (il che differenzia nettamente le cennate due posizioni). Da queste motivazioni, conclude la commissione, seguono l`accoglimento dell`appello e il definitivo annullamento della liquidazione.

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