Scade martedi` 26 agosto il termine per rimediare, senza addebito di sanzioni, a eventuali omissioni di pagamento dell`Ici, collegate a difficolta` interpretative sui confini dell`esenzione per l`abitazione principale. La legge 126 di conversione del Dl 93/08, che ha introdotto l`esonero per la prima casa, e` stata infatti pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 174 di ieri ed entra in vigore da oggi. Una delle principali novita` della legge e` rappresentata dalla mini sanatoria che consente, ai contribuenti che hanno sbagliato a individuare gli immobili esenti, di regolarizzare la propria posizione, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. `azzeramento dell`Ici riguarda il fabbricato posseduto dal contribuente, nel quale egli ha la residenza anagrafica. E` tuttavia possibile provare che l`immobile in cui si ha la dimora abituale e` diverso da quello di residenza anagrafica. Non rientrano nel beneficio gli immobili accatastati come A1, A8 e A9. L`esenzione si estende alle pertinenze dell`abitazione principale. Occorre, tuttavia, tener conto delle eventuali limitazioni contenute nei regolamenti comunali.

A livello locale, e` infatti possibile delimitare la nozione di pertinenza sia sotto il profilo del numero delle unita` ammesse, sia sotto l`aspetto delle categorie catastali riconosciute (ad esempio, box, cantine e posti auto). Se non vi sono delibere sulle pertinenze, queste ultime non soffrono di alcuna limitazione prestabilita (vale la definizione del Codice civile, articoli 817 e seguenti). Sono altresi` esenti gli immobili degli Iacp regolarmente assegnati, le unita` delle cooperative a proprieta` indivisa attribuiti a soci che vi abitano e l`ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato.

Tuttavia, la legge pone sullo stesso piano la casa di abitazione principale e quella assimilata sulla base delle delibere comunali. Per questo occorre esaminare gli atti adottati dalle amministrazioni per stabilire se e quali immobili sono stati equiparati all`abitazione principale. L`esempio piu` diffuso e` l`abitazione concessa in uso gratuito a parenti. Se il comune ha adottato tale delibera, occorrera` accertare quale sia il grado di parentela ammesso e se sia richiesto che il parente abbia nell`immobile la residenza anagrafica. Secondo la risoluzione 12/08 delle Entrate le assimilazioni che danno diritto all`esenzione non sono solo quelle previste da norme di legge, ma anche quelle istituite dai comuni. La legge di conversione ha ulteriormente allargato l`ambito delle assimilazioni a tutte quelle stabilite con semplice delibera, anche se non regolamentare.

– Ance –

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