Assoedilizia: via Lomellina Milano dopo due anni

di Redazione Commenta

Il CIG-Comitato Italiano Gas, dopo la presa di posizione di Assoedilizia sullo stato dei superstiti dell’esplosione di via Lomellina a Milano a due anni dall’evento, è intervenuto con un proprio comunicato stampa (allegato) nel quale l’Ente concorda pienamente con le preoccupazioni espresse dall’associazione dei proprietari immobiliari: “Prendiamo atto con soddisfazione – ha detto il Presidente avv. Achille Colombo Clerici – del fatto che il nostro ultradecennale impegno per la tutela degli utenti del gas metano ottenga autorevoli consensi; e soprattutto che il CIG riconosca la validità dei nostri suggerimenti per ridurre, se non eliminare, un pericolo sempre presente nelle nostre case”. Ma, sul fronte della sicurezza, permangono gravi incongruenze. Si dispone che i fornelli delle cucine non possano essere venduti, se non sono dotati del dispositivo della valvola termostatica, che impedisce la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della fiamma; e poi si permette che in milioni di case continuino ad usarsi vecchi fornelli che ne sono privi. Non viene disposta l’installazione obbligatoria all’interno delle abitazioni di apparecchiature che interrompano automaticamente l’erogazione del gas in caso di perdite dell’impianto. Gli apparecchi domestici (cucine, forni) andrebbero blindati ad evitare manomissioni da parte di chi vuol far un uso improprio di questa sostanza altamente pericolosa (ad esempio per tentativi di suicidio ). Il tutto sotto la responsabilità degli enti erogatori che dovrebbero, in presenza di inadempienze, interrompere immediatamente la fornitura del gas.

In relazione alle recenti dichiarazioni rese da Assoedilizia sull’incidente di via Lomellina, il Comitato Italiano Gas ritiene utile precisare quanto segue, anche allo scopo di fornire un quadro completo della situazione. Va premesso che il Comitato Italiano Gas, ricoprendo attivamente un ruolo istituzionale a livello nazionale in materia di sicurezza nell’uso dei gas combustibili sia attraverso la propria attività normativa sia attraverso la fornitura di numerosi servizi a utenti e operatori della filiera, condivide e apprezza la sensibilità di Assoedilizia nei confronti del tema della sicurezza nell’uso del gas.
Su tali basi va ricordato che già dal 2003, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), con la deliberazione 152/03 ha disposto l’istituzione di una polizza assicurativa a copertura dei sinistri riconducibili all’utilizzo del gas combustibile distribuito attraverso reti. Tale polizza, che può essere integrata con altre aventi gli stessi fini, è stata rinnovata nel 2007 e avrà validità fino al 2010. La Polizza, sottoscritta dal Comitato Italiano Gas per conto degli utenti su
mandato di AEEG, copre gli infortuni alle persone (massimale 130 mila euro), i danni materiali a beni immobili (massimale 110 mila euro) e/o cose (massimale 45 mila euro) e tutte le conseguenze della Responsabilità Civile (massimale 6,5 milioni di euro) derivanti da sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas distribuito da reti e causate da qualsiasi evento. Sono coperti dalla polizza gli utenti civili e le utenze industriali e di complessi ospedalieri con prelievi inferiori rispettivamente di 200.000 e 300.000 metri cubi all’anno.
Il costo per gli utenti è di 40 centesimi di euro all’anno, con prelievo in fattura.
L’Autorità ha anche disposto l’obbligo di comunicazione ai clienti finali, mediante inserimento sulle bollette del gas delle seguenti informazioni: “ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi
della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800 929286 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina intitolata Assicurazione utenti finali.”
In merito all’incidente di Via Lomellina in Milano, in virtù della citata assicurazione, al 31.07.08 risultavano liquidati € 1.970.000,00, mentre sono in corso ulteriori liquidazioni. Tali liquidazioni hanno potuto aver corso solo dopo la sentenza di merito della Magistratura, in quanto per l’incidente di via Lomellina è stata accertata una causa da “fatto illecito o doloso”, per i cui effetti la copertura dei danni a terzi prevista dalla polizza, ha richiesto l’accertamento delle responsabilità. Per quanto riguarda lo stato dell’arte della legislazione nazionale e comunitaria
in materia di sicurezza nell’uso del gas vale la pena di ricordare quanto segue. Nel settore dell’utilizzazione domestica del gas sono vigenti la legge 1083/71 e il decreto ministeriale 37/08, nel cui ambito rientrano molteplici tipologie di impiantistica, tra cui quella gas. Viceversa, gli apparecchi di utilizzazione del gas combustibile sono oggetto di legislazione comunitaria, rientrando nello scopo ed ambito di applicazione della direttiva 90/396 CEE integralmente recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.P.R. 661/96. Per gli effetti dell’art. 2 di tale direttiva, i piani di cottura non devono essere necessariamente provvisti del dispositivo di sicurezza per la rilevazione dell’assenza di fiamma (termocoppia).
Lo Stato Italiano si è sempre espresso contro tale approccio e, con il supporto dal Comitato Italiano Gas, ha operato per introdurre nella direttiva l’obbligo di equipaggiare con il dispositivo di sicurezza anche i piani di cottura a similitudine di tutti gli altri apparecchi alimentati a gas. Tale integrazione appare oggi matura e non dovrebbe subire ulteriori dilazioni. Nel contempo, allo scopo di operare in concreto per minimizzare sul territorio nazionale gli impatti di tale “carenza”, sono stati varati interventi tecniconormativi mirati ed è stato raggiunto un “gentleman agreement” tra il CIG e i produttori di apparecchi in virtù del quale i piani di cottura privi di termocoppia di produzione italiana non sono più commercializzati. Va infine sottolineato che le precauzioni pro sicurezza a carattere tecnico hanno effetto di prevenzione sugli eventi accidentali, laddove risulta improbo contrastare gli effetti di atti dolosi volontari, anche se sono allo studio nuove misure basate su innovazioni tecnologiche che potrebbero ridurne al minimo gli effetti. Il Comitato Italiano Gas condivide naturalmente la richiesta di Assoedilizia per un piano di intervento governativo per la sostituzione di apparecchi a gas
obsoleti e per dare maggiore forza alle norme sui controlli di sicurezza, oggi quasi inesistenti a parte le lodevoli iniziative dell’AEEG. L’obsolescenza degli impianti, la trascuratezza nel rispetto delle misure di sicurezza, la riottosità a provvedere nei tempi dovuti alla manutenzione degli
apparecchi, oltre che il loro uso improprio sono infatti le principali cause degli incidenti da gas. Sono necessari strumenti legislativi a passo con i tempi che pongano attenzione oltre che ai controlli obbligati, anche alla formazione e qualifica degli operatori del settore.

www.assoedilizia.it

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