Assoedilizia: decreto sicurezza, imbrattamenti muri. Insufficiente la norma dell’art.5

di Redazione Commenta

Prosegue l’iter di esame, da parte della Commissione del Senato, del Ddl governativo sulla sicurezza, che contiene, all’art. 5, una norma (modificativa dell’art.639 del cod.pen.) che estende il reato di imbrattamento già previsto per gli immobili compresi nel centro storico e per quelli di interesse storico artistico,ovunque ubicati, anche agli “immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile,quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano”. La norma, così concepita, rischia di essere di scarsa efficacia ai fini della prevenzione e della repressione dell’annoso deleterio fenomeno. Perché subordinare la sussistenza del reato al pregiudizio del decoro urbano può portare ad escludere tutti i casi in cui l’azione commessa dagli imbrattatori sia compiuta su immobili già colpiti da tali vandalismi; per cui può apparire che su questi sia ammesso infierire impunemente. Assoedilizia ha peraltro elaborato una proposta di modifica dell’art. 639 cod.pen. Di seguito, in sintesi, le novità proposte. Al primo comma si prevede una fattispecie di reato lieve e procedibile a querela, destinata a sanzionare le sole condotte commesse in danno di beni mobili. Viene modificato il comma secondo, che ora sarebbe destinato a reprimere i deturpamenti commessi in danno di qualunque immobile, indipendentemente dalla sua collocazione (centrale-storica o periferica), ovvero dalle sue caratteristiche storiche o dal suo pregio edilizio-architettonico. In tale ipotesi, il reato prevederebbe la reclusione fino ad un anno e la multa sino ad euro 1.032 e sarebbe procedibile d’ufficio.

Si aggiunge, infine, un terzo comma, recante le previsioni in caso di recidiva: reclusione sino a due anni e multa sino ad euro 10.000. Assoedilizia, inoltre, ha proposto di modificare le disposizioni in tema di competenza del Giudice di Pace, sottraendo il reato in esame alla cognizione di tale organo, qualora commesso in danno di immobili o nelle ipotesi di recidiva: la competenza, di conseguenza, verrebbe attribuita al Tribunale ordinario in composizione monocratica.

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