Energia: più garanzie e nuovi rimborsi automatici per reclami, errori di fatturazione

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Regole più stringenti per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme. Sono alcune delle principali novità del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita (TIQV) emanato dall’Autorità per l’energia per migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc). Il rimborso automatico è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene fatta entro 90 giorni dalla richiesta. Il nuovo provvedimento è stato approvato al termine di una procedura di consultazione pubblica che ha consentito di recepire anche indicazioni delle Associazioni di consumatori e degli operatori del settore. Il nuovo Testo integrato accorpa in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita; ad esempio anche quella per i call center dei venditori che ha fissato obblighi di servizio riguardanti la semplicità del risponditore automatico, l’orario di apertura, la gratuità delle chiamate, l’informazione ai clienti, nonché precisi standard per il tempo medio di attesa, il livello di servizio e l’accessibilità.

In dettaglio, prevede: regole più stringenti per migliorare il trattamento dei reclami: l’Autorità ha introdotto l’obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al cliente dovranno essere adeguatamente motivate; un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l’energia elettrica che per il gas. Il venditore farà da tramite con il distributore, qualora sia necessario, semplificando le procedure a carico del consumatore che effettua il reclamo. Questa semplificazione è stata ritenuta opportuna a seguito della separazione tra distributori e venditori, avvenuta con la liberalizzazione dei mercati;
maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione: sono stati introdotti il diritto ad una risposta motivata entro 40 giorni alle richieste di verifica della fatturazione.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato sono: un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni per sua responsabilità. L’indennizzo, che potrà essere corrisposto (non più di una volta l’anno allo stesso cliente per lo stesso motivo, onde evitare eventuali abusi) si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti; una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di “doppia fatturazione” a seguito del cambio di fornitore: l’errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore; un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione. Le principali disposizioni del Testo integrato entrano in vigore già dall’1° gennaio 2009.
L’Autorità ha inoltre avviato una seconda consultazione (DCO 35/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) per arrivare a definire ulteriori regole di maggior dettaglio entro fine anno.
In particolare: sulla gestione dei reclami per i quali il venditore dovesse necessariamente richiedere dati tecnici in possesso del distributore; sui reclami multipli, per esempio originati da disservizi di vaste dimensioni; sulla pubblicazione comparativa dei dati di qualità del servizio dei venditori, per promuovere una scelta sempre più consapevole del fornitore di energia elettrica o di gas; sugli obblighi di tempestività nelle comunicazioni tra venditori e distributori.
I soggetti interessati ad inviare le proprie osservazioni su queste nuove proposte possono inviarle all’Autorità entro il 12 dicembre 2008.

www.autorita.energia.it

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