L’articolo 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131 (Testo Unico sull’ imposta di registro) dispone infatti che “l’ imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo….”. In particolare, la tassa di registro sulle cessioni è dovuta in misura proporzionale e la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire. Si veda, in questo senso, l’ articolo 43, comma 1, lettera d) del Testo Unico sull’ imposta di registro, secondo cui la base imponibile è costituita “per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire”. A norma dell’ articolo 31, comma 1, del sopra richiamato Testo Unico, l’ aliquota applicabile è quella relativa al contratto ceduto.

In particolare, come puntualizzato dalle circolari dell’ Agenzia delle Entrate 12/E/1998 e 36/E/2003, quando per la cessione di beni immobili locati è pattuito un corrispettivo, in aggiunta al tributo dovuto per il contratto di locazione, si applica l’ imposta di registro nella misura ordinaria prevista dall’ articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 (2% del canone di locazione annuo etc.). Per le cessioni senza corrispettivo, l’ imposta di registro è dovuta in misura fissa, nella misura di Euro 67,00.
Il cedente – e non il locatore – in caso di cessione del contratto, è tenuto alla comunicazione di cessione di cui all’ articolo 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, numero 59 (cosiddetta denuncia antiterrorismo). Ciò risulta sia dal testo normativo del richiamato articolo 12 DL 59/78, per il quale “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo per un tempo superiore a un mese, l’ uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’ obbligo di comunicare all’ autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto dalla consegna dell’ immobile…..”, sia dalle istruzioni per la compilazione dei Moduli di comunicazione di cessione del fabbricato, fornite dalle Questure, secondo cui “L’ obbligo spetta a chi avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione…) li cede ad altri”.
(Articolo a cura di A.C.)

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