In base all’articolo 2 della legge n. 133/2008 (di conversione del Dl 112/2008) la posa delle fibre ottiche in condominio è consentita anche senza nessuna richiesta da parte dei proprietari. Già il Dlgs 1° agosto 2003, numero 259 (articoli 90-91) stabiliva che, qualora uno dei proprietari volesse connettersi alla fibra ottica, il condominio non poteva opporsi perché la relativa licenza individuale costituisce dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti, la connessione alle reti elettroniche che garantiscono servizi telefonici, fax, internet e televisivi è un diritto per tutti: il dlgs n. 259/2003 stabilisce che tutti gli utenti, a prescindere dalla loro collocazione geografica, hanno diritto di accedervi.
Naturalmente necessita una Dichiarazione di inizio attività (Dia). Dopo 30 giorni dal suo deposito è possibile dare il via alle opere.

REGOLE DA RISPETTARE
In base all’ articolo Dlgs 259/2003, i fili o cavi senza appoggio possono passare sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia davanti ai lati degli edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto. Anche senza il consenso del proprietario. Tuttavia fili, cavi ed ogni altra installazione devono essere collocati in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario deve accettare che nell’ immobile di sua proprietà passi il personale addetto ai lavori, il quale a sua volta deve dimostrare la necessità di accedervi per l’ Dichiarazione di inizio attività (Dia) di cui sopra. Al proprietario non è dovuta alcuna indennità. In caso di eventuali impedimenti al passaggio e all’ installazione delle infrastrutture l’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio.
In sintesi, cavi e fili possono passare nelle proprietà private o in quelle condominiali solo se è dimostrata la necessità del passaggio. Inoltre la legge n. 133/2008 ribadisce che qualora la posa delle infrastrutture crei problemi “le parti concordano un equo indennizzo, senza cagionare ritardo all’esecuzione dei lavori. In caso di dissenso, l’ indennizzo è determinato dal Giudice”. Pertanto i lavori devono comunque proseguire, salvo mettersi d’ accordo in seguito per un eventuale risarcimento.

LIMITI ALLA POSA DELLE RETI
Se l’ immobile è sottoposto a vincoli particolari, occorre l’ assenso esplicito dell’ autorità che ha posto il vincolo (comune, soprintendenza ai beni culturali, eccetera). Se esistono ostacoli di sicurezza, incolumità pubblica o salute, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale può vietare i lavori oppure porre come condizione, per il proseguimento degli stessi, l’ apporto delle modifiche necessarie per ottenere l’ assenso dell’Amministrazione.

COLLEGAMENTI ALLA RETE CONDOMINIALE
L’ articolo 1102 Codice Civile, in proposito, dice che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di usufruirne. Quindi il condominio non può impedire al singolo condomino di collegarsi alla centralina della rete pubblica e il singolo non deve chiedere autorizzazioni all’ assemblea, a meno che il regolamento contrattuale non stabilisca diversamente. Ma anche in tal caso l’ assemblea può negare solo gli interventi che appaiano apprezzabilmente pregiudizievoli alle parti comuni (per esempio uso di canaline già troppo intasate o mancato rispetto delle norme sugli impianti elettrici.). E a proposito dei consumi, va adottato un sistema di controllo, per evitare che vengano posti a carico di chi non usa il collegamento. Il singolo condomino resta responsabile di eventuali danni alle parti comuni o a terzi.

ALTRI LIMITI

Non devono essere pregiudicati i diritti di ciascun condomino a norma dell’ articolo 1120, secondo comma, Codice Civile, non devono essere arrecati danni alle parti comuni o alla proprietà esclusiva dei singoli condomini o a terzi. Non è necessaria l’ unanimità dei consensi per la costituzione di una servitù sulle parti comuni dell’ edificio condominiale (art. 1108 c.c.) se la servitù è imposta da motivi di pubblica necessità.
(a cura di A. C.)

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