Di seguito in dettaglio i provvedimenti più importanti che riguardano il settore immobiliare.
Onlus: volture catastali a tariffa fissa (articolo 30)
Previsto in favore delle Onlus l’ assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili a imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro). L’ onere di attuazione dell’ agevolazione, che si applica sino al 31 dicembre 2009, è quantificato in 3 milioni di euro ed è coperto mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alle legge finanziaria per il 2009.

Immobili ammortizzabili (articolo 15)
Modifica i commi 20 e 21, per ridurre la misura dell’ aliquota dell’ imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili ammortizzabili e dal 7 al 4 % per gli immobili non ammortizzabili e per prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l’ arco temporale (dal quarto anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del riconoscimento fiscale dell’ affrancamento del maggior valore.

Locazioni
Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’ accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l’ anno 2009 (articolo 2, comma 5-ter). Viene conseguentemente ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata per Equitalia Spa.

Mutui
In osservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui (articolo 2, commi 5-quater e 5-sexies), è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, l’ applicazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico Bancario (Dlgs 385 / 1993) anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui. L’ ammontare delle sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà, istituito dalla legge finanziaria 2008 e il cui regolamento attuativo deve essere emanato, con decreto Economia e Finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

Mutui prima casa (articolo 2)
Tra le modifiche non si applicano gli onorari notarili, bensì il solo rimborso delle spese, agli atti di consenso alle surrogazioni relative a determinate tipologie di mutui (per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale) contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Per le operazioni di portabilità disciplinate dall’ articolo 8 del Dl 7 / 2007 non devono essere applicati costi di alcun genere nei confronti dei clienti. Le modalità di calcolo delle rate dei mutui a tasso d’ interesse variabile trovano applicazione nei confronti dei mutui garantiti da ipoteca, nonché dei mutui accollati anche a seguito di frazionamento. Resta ferma la corresponsione, da parte dello Stato, della differenza tra gli importi delle rate e quelli derivanti dall’ applicazione delle condizioni contrattuali. Viene rinviato a un provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle Entrate l’ individuazione delle modalità di comunicazione agli intermediari finanziari, sulla base delle informazioni disponibili all’ Anagrafe tributaria, dei contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato. Agli operatori spetta un credito d’ imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, di ammontare pari alla quota di rata a carico dello Stato: viene demandato al provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle Entrate la fissazione delle modalità tecniche per garantire il credito e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche per emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali. Vengono estesi agli intermediari finanziari iscritti agli appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per le banche. Si tratta dell’ obbligo di assicurare, ai contraenti dei mutui ipotecari per l’ acquisto dell’ abitazione principale, la possibilità di stipula di questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, nonché dell’ obbligo di osservare le disposizioni della Banca d’ Italia in materia di pubblicità e trasparenza, e di trasmettere alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte, nonché su numero e ammontare dei mutui stipulati. Gli oneri derivanti dalla nuova disciplina in materia di mutui sono pari a 350 milioni di euro per il 2009, come previsto dalla relazione tecnica.

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