Finanza e fisco: dal decreto legge Milleproroghe news per le costruzioni

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Sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. Si tratta della conversione in legge del decreto – legge “Milleproroghe” approvato dal Senato e dalla Camera, in entrambi i casi con voto di fiducia. Sono, quindi, confermate tutte le misure contenute nel provvedimento ed, in particolare, quelle, qui di seguito riportate.

Norme tecniche costruzioni
Potranno continuare ad essere applicate, fino al 30 giugno 2010, le norme già previste nell’ articolo 5, del decreto – legge 28 maggio 2004, n. 186, convertito dalla legge 27 luglio 2004 le quali, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni, consentono l’ applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia. Durante il periodo transitorio, potranno essere applicate facoltativamente le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, le Norme tecniche di cui al precedente D.M. 14 settembre 2005, ed i decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Permesso di costruire ed impianti energetici
Con il comma 1 – octies dell’ articolo 29, viene differita la scadenza dell’ 1 gennaio 2009, prevista dall’ articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) entro cui i regolamenti edilizi avrebbero dovuto prevedere ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione e compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento, l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in maniera da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.

Arbitrati negli appalti pubblici
Con il comma 11 – quinquiesdecies dell’ articolo 29, nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007 / 66 / CE dell’ 11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, è disposta l’ ulteriore proroga, già fissata al 30 marzo 2009 dal decreto – legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, al 31 dicembre 2009 della sospensione della norma che esclude il ricorso all’ arbitrato nei contratti di lavori pubblici, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Sempre nello stesso comma viene, anche, inserita una disposizione aggiuntiva all’ articolo 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei Contratti) con cui vengono dimezzati i compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000 n. 398 e sono, anche, vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’ effettivo lavoro svolto.

Rinvio per norme sicurezza lavoro
Con l’ articolo 32, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, viene rimandata al 16 maggio 2009 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni, di cui all’ art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sull’ obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di comunicare all’ Inail o all’ Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’ assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’ evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’ assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e la disposizione, di cui all’ art. 41, comma 3, lett. a), che prevede che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva. Viene, inoltre, prorogato al 16 maggio 2009 il termine, di cui all’ art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81 / 08, a decorrere dal quale diventano efficaci le disposizioni contenute nell’ art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro – correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi.

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