Fondo anti – fallimenti immobiliari: risarcimenti agli acquirenti affidati alla gestione della Consap

di Redazione Commenta

Fari puntati sull’ istituzione del fondo di solidarietà per l’ indennizzo delle vittime dei fallimenti immobiliari. Sono infatti tra le 100 mila e le 200 mila, secondo le stime rispettivamente di Ance e Conafi – Assocond, le famiglie coinvolte nei circa 9 mila crac, negli ultimi sei anni, di imprese costruttrici di immobili. Sono quattro i decreti ministeriali necessari a rendere operativo il fondo, che sarà gestito dalla Consap e che dovrà essere finanziato dai contributi dei costruttori calcolati sulle fideiussioni che gli stessi saranno tenuti a stipulare a garanzia dei versamenti ricevuti dai promissari acquirenti.

Un meccanismo sinergico quello disegnato dal decreto legislativo che dà attuazione alla legge (2101 / 2004) per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri. Il sistema di tutela disegnato, infatti, si muove su due piani che si autoalimentano. Per il futuro, e cioè per i contratti che hanno a oggetto immobili da costruire per i quali la licenza edilizia sia stata richiesta dopo l’ entrata in vigore del decreto, i costruttori avranno l’ obbligo di fornire all’ acquirente sia una fideiussione a garanzia dei versamenti già ricevuti sia una polizza per i vizi dell’ immobile una volta consegnato. Per le perdite subite dal ’93 alla data di entrata in vigore del D.lgs., a titolo di ristoro per i danni subiti dagli acquirenti coinvolti nei crac, il sistema si regge su un fondo finanziato dai costruttori, però in percentuale (al principio del 4 per mille) al valore della fideiussione concessa.

Perché il fondo diventi operativo, dunque, saranno essenziali le fideiussioni e il completamento del sistema normativo. Un decreto del ministro dell’ economia dovrà approvare la concessione alla Consap, un decreto giustizia – finanze dovrà determinare le aree territoriali coperte da ciascuna sezione del fondo, un secondo decreto giustizia – finanze dovrà determinare la misura del contributo di solidarietà, infine un terzo dovrà fissare le modalità di presentazione della domanda di accesso alla prestazione del fondo.

(ItaliaOggi)

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