Avviato dal governo un piano di misure mirate a creare concrete possibilità di risparmio sui consumi per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’ isolamento termico del proprio edificio. Così nelle dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola dopo l’ approvazione del Consiglio dei Ministri del regolamento in materia di rendimento energetico in edilizia. In particolare, tale regolamento definisce i criteri generali, la metodologia di calcolo, i requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici e impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Si tratta di disposizioni che intendono dare attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’ applicazione immediata, definendo le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli impianti e degli edifici. Il Dpr approvato (attuativo del Dlgs 192 / 2005, articolo 4 comma 1) è, infatti, uno dei tre decreti che il Governo è tenuto ad emanare per l’ attuazione dei Dlgs 192 / 2005 e 311 / 2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002 / 91 / CE sul rendimento energetico in edilizia. Per quanto dal 2005 siano state varate diverse normative a proposito di rendimenti energetici in edilizia, mancano ad oggi le linee guida ufficiali per poter redigere l’ ormai famoso certificato energetico. Il Ministro Scajola ha dichiarato che presto sarà portato in Consiglio dei Ministri un intero “pacchetto” normativo che affronterà le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’ indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica.

Secondo l’ iter procedurale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, uno o più decreti del Presidente della Repubblica dovranno definire:
*i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’ articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’ allegato “B” e della destinazione d’ uso degli edifici.
* i criteri generali di prestazione energetica per l’ edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’ edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’ articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’ allegato “B” e della destinazione d’ uso degli edifici.

Diverse regioni e province hanno intanto provveduto a legiferare in materia. Nel panorama legislativo italiano, era già emersa un’ iniziativa di Confedilizia per evitare il rischio che ci possa essere una confusione tra le Linee Guida adottate a livello nazionale e quelle emesse a livello locale (regionale e / o provinciale).

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