Chiarimenti del fisco. Rivendita prima casa acquistata da una cooperativa

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Il quinquennio entro il quale la rivendita dell’ alloggio comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali decorre dalla data del rogito notarile e non dalla data del verbale di consegna dell’ immobile. Tale disposizione stabilisce che se l’ abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa viene venduta prima dei cinque anni dall’ acquisto, il contribuente perde le agevolazioni fiscali, a meno che provveda ad acquistare entro un anno, con i requisiti prima casa, un immobile da adibire ad abitazione principale.

Questo ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 / E del 17 marzo 2009, espressa nei confronti di un’ istanza di interpello pervenuta da un socio di una cooperativa edilizia che, avendo prima ricevuto in consegna un immobile e successivamente acquistato godendo delle agevolazioni prima casa, chiedeva se il vincolo di inalienabilità di 5 anni, previsto dal D.P.R. 131 / 1986 per godere delle agevolazioni prima casa, decorra dalla data di consegna da parte della cooperativa oppure dall’ atto notarile.

Il contribuente interpellante, assegnatario di un alloggio da parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa, domandava se il quinquennio di cui alla citata disposizione dovesse farsi decorrere dalla data del verbale di consegna. Nella risposta, l’ Agenzia ha osservato che il socio della cooperativa è immesso nel possesso dell’ immobile prima della stipula del rogito notarile di trasferimento, sulla base di un verbale di consegna dell’ alloggio nel quale è stabilito che l’ assegnatario ha il diritto di acquistarne la proprietà.

Pertanto, fino al momento del trasferimento, la cooperativa rimane proprietaria dell’ immobile, mentre la legittimazione a possedere l’ alloggio da parte del socio deriva da un diritto personale che l’ assegnatario vanta nei confronti della cooperativa in dipendenza del rapporto sociale. Poiché l’ atto di assegnazione provvisoria non è idoneo a stabilire il trasferimento del diritto di proprietà dell’ alloggio, non può farsi riferimento a tale atto per l’ applicazione della disposizione in esame, che prevede la decadenza dalle agevolazioni prima casa nell’ ipotesi di rivendita entro cinque anni decorrenti dalla data dell’ acquisto.

Soltanto la data della registrazione della compravendita, secondo quanto chiarito dalla corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 1196 / 2000, segna la nascita della possibilità (e del dovere) dell’ ufficio di chiarire la non spettanza del beneficio. Di conseguenza, l’ Agenzia ritiene di non poter condividere l’ interpretazione prospettata dall’ interpellante, che vorrebbe far decorrere il termine dalla data del verbale di assegnazione. In conclusione, la risoluzione afferma che il periodo quinquennale di inalienabilità decorre dalla data del rogito notarile che dà luogo al trasferimento del diritto reale di proprietà dalla cooperativa al socio assegnatario.

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