La Commissione europea ha inviato all’ Italia, il 25 maggio scorso, una lettera di messa in mora per chiarimenti sulla cancellazione dell’ obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili. L’ Italia dovrà fornire una risposta entro due mesi o chiedere un’ ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.

Per ora quindi non è obbligatorio allegare l’ attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita e consegnare l’attestato di certificazione energetica nel caso delle locazioni. Però è obbligatorio – a partire dal 1° luglio prossimo – redigere l’ attestato di certificazione energetica.

Gli edifici con più di 4 appartamenti dovranno prediligere il riscaldamento centralizzato, ma senza divieti per impianti autonomi. In caso di ristrutturazione o rinnovo dell’ impianto esistente dovranno essere installati strumenti per la contabilizzazione e la termoregolazione per i singoli appartamenti. Sono alcune delle norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo che entrano in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, delle norme del DL 192 / 2005.

In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. L’ eventuale sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi dovrà essere dichiarata in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

Il dpr prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’ impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.

Il provvedimento conferma infine le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata:
a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette caldaiette presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati;
c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

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