È stato chiarito che c’ è reato solo se lo straniero è irregolare al momento della stipula o del rinnovo del contratto. Più precisamente, perché si configuri in capo al proprietario di casa il reato di locazione a straniero privo di titolo di soggiorno, la condizione è che la situazione di irregolarità dell’ inquilino sussista al momento della stipula o del rinnovo del contratto.
È quanto stabilisce la legge in materia di sicurezza in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così correggendo la norma introdotta un anno fa, la cui imperfetta formulazione aveva dato luogo a forti incertezze interpretative, manifestatesi anche attraverso contraddittori provvedimenti dei giudici.
A segnalare la novità è la Confedilizia, che ringrazia Governo e Parlamento per avere accolto le sue richieste di modifica di una disposizione la cui ambiguità aveva reso più difficile locare in sicurezza immobili agli stessi immigrati regolari.
Con la formulazione sinora vigente – ricorda l’ Organizzazione storica dei proprietari di casa – il problema che si presentava era quello del rapporto fra durata dei contratti di locazione e durata dei permessi (e dei visti) di soggiorno. Avendo questi una durata massima di due anni (salvo rinnovo), ci si chiedeva in quali conseguenze sarebbe incorso un proprietario che avesse concesso in locazione un immobile per un periodo superiore e, in caso positivo, quali strumenti avesse per non subire sanzioni nel caso in cui il permesso del proprio inquilino fosse stato revocato ovvero non fosse stato rinnovato.
La nuova formulazione della norma chiarisce ora che con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni sarà punito chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.
Con ciò per l’ appunto precisando che il reato si configura esclusivamente qualora lo straniero / inquilino sia in una situazione di irregolarità all’ atto della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Qualora, invece, lo straniero sia provvisto di regolare titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, eventuali revoche o mancati rinnovi di tale titolo in corso di locazione non determinano nel proprietario alcuna responsabilità.
Quella segnalata è l’ unica innovazione introdotta dalla nuova legge. Resta quindi ferma la confisca dell’ immobile, a meno che questo non appartenga a persona estranea al reato.
Fonte: Confedilizia