Eolico. Limiti di dislocazione: illegittime le norme regionali

di Redazione Commenta

I pannelli fotovoltaici non su tutte le nuove costruzioni. Infatti la norma che scatterà dal 2010 prevede che il kW di elettricità che occorrerà produrre per ogni unità residenziale provenga da fonti rinnovabili in genere, da altri impianti quali geotermici, a biomasse o eolici, ad esempio. Ed è proprio sullo sviluppo dell’ energia dal vento che in questo ultimo anno c’ è stata un’ incredibile accelerata, soprattutto in molte regioni meridionali.

Gli inconvenienti dell’ eolico sono essenzialmente due. Il primo è il costo dell’ impianto, giustificato solo per un condominio o un’ azienda agrituristica (sono da investire almeno 50 mila euro, per i più piccoli). Il secondo è il possibile impatto visivo e ambientale.

Su quest’ ultimo nodo è destinata ad avere una grande importanza una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (29 maggio 2009, n. 166), che ha ritenuto illegittimo l’ articolo 6 della legge della regione Basilicata 26 aprile 2007, n.9 (Disposizioni in materia di energia), bloccando indirettamente tutte le norme locali, anche di altre regioni, che regolano l’ inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.

La Consulta ha infatti ha ritenuto che ogni norma regolatrice in proposito debba rifarsi necessariamente alle linee guida previste al comma 10 dell’ articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che non sono state ancora emanate. Il comma sancisce che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3, relativo al rilascio dell’ autorizzazione per l’ installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Le stesse linee guida debbono assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. Ebbene, l’ art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la salvaguardia dell’ ambiente. Le regioni debbono adeguare le loro norme a tali linee guida entro 90 giorni e incrementare le relative tutele.

Ciò però non consente ad esse di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, così come aveva fatto l’ articolo 6 della legge n. 9 / 2007 della Basilicata, recependo una delibera di Giunta (quella del 13 dicembre 2004, n. 2920) che si occupa appunto del corretto inserimento delle pale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>