Condominio e certificazione energetica unica. Norme particolari regionali

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La certificazione energetica condominiale,così come definita dal Dlgs 192, è valida per tutta l’ Italia a patto però che le singole regioni non dettino prescrizioni diverse. In effetti il Piemonte (legge n. 13 / 2007) e l’ Emilia Romagna (delibera assemblea legislativa n. 156 / 2008) riproducono pari pari la norma nazionale. Lo stesso poteva dirsi, fino a poco tempo fa, anche per la Lombardia. Dal 7 di settembre entra però in vigore il decreto dirigenziale n. 5376 / 2009, che prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche sia fatto per singolo appartamento, anche se l’ impianto è centralizzato.

Resta la possibilità di redigere un attestato riferito a più unità immobiliari poste in un medesimo edificio, ma specificando comunque in questo documento le prestazioni delle singole unità. Esse saranno identiche tra loro per quanto riguarda la caldaia centralizzata e i muri esterni, ma potranno differire l’ una dall’ altra se un appartamento è all’ ultimo piano ed è sovrastato da un sottotetto non coibentato, se un altro ha i tripli vetri, se un terzo ha il pavimento sopra cantine non riscaldate. E così via.

Comunque gli uffici regionali continueranno a poter ricevere un solo documento per stabile, senza che si per forza necessario riceverne uno per appartamento. Restano comunque sottratti dalla certificazione condominiale i locali ad uso diverso (per esempio i negozi). Anche in caso di appartamento termoautonomo, l’ attestato deve essere comunque individuale.

Liguria
Più articolate le soluzioni prospettate in Liguria. La certificazione comune è possibile per appartamenti condominiali sia con impianto centralizzato che con impianto autonomo. Tuttavia gli alloggi debbono avere caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione e gli impianti autonomi devono avere la stessa tipologia e potenza. Per gli impianti centralizzati privi di regolazione locale e contabilizzazione. L’ indice di prestazione energetica individuale si ha proporzionando il fabbisogno di energia primaria dell’ edificio alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento (una regola opinabile, dato che non è detto che i cosiddetti millesimi calore corrispondano davvero al consumo di ogni appartamento). In definitiva, la certificazione comune in Liguria pare una chimera, perché prevede condizioni che si verificano raramente.

Toscana
Si afferma che l’ attestazione tecnica di rendimento energetico può essere rilasciata anche per interi edifici o addirittura per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. In questi casi la progettazione deve prevedere, se possibile, impianti innovativi e centralizzati che servano l’ edificio o l’ area. Il documento ha validità anche per le singole unità immobiliari.

Lombardia
Una legge di fine giugno stabilisce che, dove esiste caldaia centralizzata, l’ amministratore deve comunicare nei municipi sopra i 40 mila abitanti al Comune, e in quelli sotto, alla Provincia, la propria nomina ai fini dell’ istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, pena una sanzione da 100 a 600 euro.

La stessa norma ha stabilito che l’ azienda che conclude un contratto di servizio energia deve consegnare la certificazione energetica entro sei mesi dalla stipula al proprietario dell’ immobile, con sanzione tra 500 e 2 mila euro. Tuttavia se vende o affitta l’ immobile il proprietario deve farsela rilasciare prima, al momento dell’ atto. Infine è stato introdotto il divieto di riscaldamento o condizionamento di cantine, ripostigli, scale, box, garage e depositi negli edifici residenziali (con eccezioni possibili solo per gli immobili vincolati).

Val d’ Aosta
In Val d’ Aosta si riproducono le regole nazionale salvo per il fatto che la certificazione condominiale non è possibile se l’ impianto centralizzato è dotato di contabilizzazione del calore. La certificazione energetica non guarda solo ai consumi da riscaldamento, ma anche a quelli da condizionamento estivo e all’ illuminazione artificiale.

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