Milano. Botteghe, negozi storici: incostituzionali i vincoli di destinazione d’ uso nel P.G.T. senza adeguati indennizzi ai proprietari degli immobili

di Redazione Commenta

Dal Corriere della Sera del 27 agosto 2009: “Il Comune di Milano sta verificando se c’ è la possibilità di inserire nel P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) vincoli di destinazione d’ uso per gli edifici che ospitano le botteghe storiche. Perché altro tipo di vincoli non ha funzionato: come quello della Sovrintendenza sugli arredi”.

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici:
“Per affrontare compiutamente e con qualche probabilità di buon esito il problema dei negozi storici occorre avere presenti i termini della questione: interessi in gioco e dinamiche in grado di generare il fenomeno.

Gli interessi sono di tre ordini:
-A) quello collettivo – pubblico al mantenimento nella città di attività commerciali affascinanti e qualificanti sul piano culturale e storico. Chi non ricorda i casi emblematici della nostra Milano? Il vecchio carbonaio in Via S. Maurilio, la bottega di cordami e granaglie in piazza S. Stefano. E le mercerie oggi pressoché scomparse.

-B) quello degli esercenti le attività, che si trovano di fronte al dilemma di accettare buonuscite milionarie in euro (non previste da alcuna legge, ma che sono di prassi diffusissima nel settore) e di andarsene piantando baracca e burattini ovvero di tirare a campare continuando attività spesse volte antieconomiche.

-C) quello dei proprietari locatori dell’ immobile
che non devono e non possono subire vincoli autoritativi preordinati al mantenimento di attività che, se non sono convenienti per chi già le esercita, non si capisce come possano risultare tali per chi eventualmente subentra nella loro gestione.

Invero, non c’ è attività commerciale diseconomica che possa esser mantenuta in vita per decreto. Il problema della sopravvivenza dei negozi storici nasce soprattutto dal distorcente fenomeno delle buonuscite; cioè quei versamenti plurimilionari che intervengono o per compensare il commerciante che lascia liberi locali particolarmente appetiti sul piano dell’immagine o dell’indirizzo griffato; ovvero all’ atto della cessione del contratto di locazione insieme all’ azienda o al ramo d’ azienda e che incidono pesantissimamente, per anni ed anni, come una vera ipoteca sulla gestione economica dell’ azienda stessa cessionaria che prosegue nell’ attività.

Un vero e proprio doppio dell’ affitto. Altro che affitti commerciali cari! Meccanismo di buonuscita al quale peraltro il proprietario locatore è completamente estraneo.

Gli affitti commerciali, è bene ricordarlo, sono protetti da meccanismi legislativi volti ad impedirne il rincaro alla scadenza contrattuale. In sede di rinnovo del contratto (dopo dodici anni di vigenza) i canoni possono sì essere aumentati; ma, se l’ esercente non accetta, il proprietario gli deve un anno e mezzo del canone pattuito a titolo di indennità di avviamento.

Mentre l’ offerta della buonuscita (peraltro soggetta ad un trattamento fiscale vantaggioso, per non dire dei casi di versamenti ufficiosi) a chi esercita un’ attività commerciale, laboriosa e soggetta ad oneri amministrativi e tributari gravosi, da parte di operatori che spesso mirano ad acquisire punti commerciali strategici (indirizzi griffati) ai fini di un ritorno di immagine che surroghi la credibilità e la attrattività storica tanto premianti in certi settori; l’ offerta di buonuscita dunque è in grado di minare qualsiasi resistenza e qualsiasi ragione affettiva di chi gestisce antiche attività, pur ricche di fascino e di tradizioni.

È dunque sul meccanismo distorcente delle buonuscite che occorre incidere in prima istanza per impedire cessazioni di attività e trasformazioni di beni aziendali commerciali (anche aventi valore di beni culturali).

Venendo poi al vincolo sull’ immobile quale bene culturale (che il Comune di Milano vorrebbe introdurre con il P.G.T.) per mantenere l’ attività, o eventualmente sull’ insegna, sugli arredi del negozio e quant’ altro, debbo dire che questa misura, come ha sancito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 2003 non può essere applicata tout court, perché si tradurrebbe in un vincolo espropriativo, non accompagnato da un adeguato indennizzo.

Il che non è consentito nel nostro ordinamento giuridico; nel quale vige dunque il principio secondo cui, se il raggiungimento dell’ interesse pubblico comporta il sacrificio di un diritto soggettivo di un privato, quest’ ultimo va indennizzato. Il vincolo può esser conseguente solo al consenso del proprietario. In tal senso si è orientata la legge della Regione Lazio che ha altresì previsto un finanziamento regionale per chi richieda l’ apposizione del vincolo stesso”.

http://www.assoedilizia.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>