Piano casa Valle d’ Aosta. Norme regionali (Legge 4 agosto 2009 (?), Legge n. 18 del 17 – 06 – 2009)

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In sintesi, consentiti ampliamenti volumetrici per varie tipologie di edifici con diverse destinazioni d’ uso, esclusi dalle deroghe le aree di inedificabilità assoluta, gli edifici abusivi e quelli sottoposti a particolari vincoli, nessun limite di tempo per l’ applicabilità della legge, aumento fino al 35% per sostituzione edilizia a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia rinnovabile o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche.

In dettaglio

1. Tipologie di immobili. Unità immobiliari con titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2008. Per le residenze degli agricoltori, l’ ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali definiti dalla Giunta.

2. Zone escluse. Immobili definiti di pregio dal Prg solo con assenso delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio. Possibile l’ agevolazione volumetrica anche in zone inedificabili, a parco, tutelate, vincolo di qualsiasi tipo, ma seguendo le norme regolatrici. Vietati gli interventi nei centri storici, ma solo se non è stata fatta la classificazione prevista dall’ articolo 52 della l.r. 11 / 1998 (che prevede gli interventi ammessi). Esclusi gli immobili con vincolo storico – architettonico e quelli monumentali. Per i beni vincolati paesaggisticamente verifica della Regione entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Non si tratta di una legge straordinaria, ma di un regime. Pertanto non esistono termini.

4. Incrementi volumetrici. Massimo il 20% del volumi.

4.1 Risparmio energetico. Devono essere garantite le prestazioni energetiche e igienico – sanitarie preesistenti.

4.2. Limiti urbanistici. Possibile il mutamento di destinazione d’ uso, con o senza opere edilizie.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto delle distanze legali. Possibile la riduzione delle altezze dei locali di 15 cm rispetto a quanto stabilito da L.r. n. 11 / 1998 (art. 95, c. 1): cioè a 2,4 metri sopra i 300 m di altitudine e a 2,25 m sopra i 1.100 metri di altitudine.

5. Demolizioni e ricostruzioni. Aumento fino al 35 per cento del volume esistente per gli edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989. Si raggiunge il 45% in caso di programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni.

5.1 Risparmio energetico. Criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche. Andranno fissati con delibera della Giunta.

6. Iter e contributo costruzione. Basta la Dia per gli interventi di ampliamento di abitazioni permanenti o principali. Il contributo di costruzione è commisurato ai soli aumenti di volumetria, anche per demolizioni e ricostruzioni. Per queste ultime è ridotto al 50 per cento per l’ abitazione permanente o principale. Ulteriori riduzioni in caso di installazione di fonti rinnovabili saranno decise dalla Giunta.

7. Edifici non abitativi. Tutti gli usi. Esclusi i non abitativi in zone agricole.

7.1. Incrementi volumetrici. Gli interventi su unità commerciali devono essere conformi alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale.

7.2 Demolizioni e ricostruzioni. Come sopra.

Strutture ricettive turistiche. La legge n. 18 / 2009, nelle more dell’ approvazione dei PRG comunali, permette a tutti gli alberghi e agli affittacamere che abbiano cessato l’ attività, serbato la classificazione, e intendano riaprire, incrementi fino al 40% del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico – sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia. Gli esercizi, che possono essere situati anche nei centri storici, debbono presentare entro un anno dal termine lavori un piano di ripresa dell’ attività. Stesso discorso vale per le strutture in via di realizzazione.

Gli stessi incrementi volumetrici sono ammessi anche per ristoranti e trattorie di tipo tradizionale, anche se non hanno cessato l’ attività e per i ristoranti che vogliano trasformarsi in tipici. Tranne nei centri storici, alberghi ed affittacamere debbono avere dotazioni di parcheggi. Negli alberghi e nelle residenze turistico – alberghiere. L’ incremento dei volumi destinati a centri benessere non è assoggettato agli indici di fabbricabilità né negli alberghi né nelle residenze turistico alberghiere. In queste ultime, vale il vincolo di non frazionabilità. Gli interventi per i centri benessere però sono assoggettati a parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo.

NOTA
SUL = superficie utile lorda
SUC = Superfice utile coperta

Fonte Confappi

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