Affitti e condominio, Confedilizia risponde

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La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Risoluzione della locazione,
importo dell’ imposta di registro

Si domanda a quanto ammonti l’ imposta di registro da versare in caso di risoluzione di un contratto di locazione di un appartamento.

Le risoluzioni dei contratti di locazione di immobili urbani sono soggette all’ imposta di registro nella misura fissa di 67 euro. Nel caso la locazione sia stata risolta anticipatamente e sia stato versato l’ importo relativo all’ intera durata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Balconi, rifacimento dei frontalini
I frontalini dei balconi di un edificio condominiale necessitano di lavori di riparazione. Si domanda come debba essere ripartita la relativa spesa.

Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui i frontalini dei balconi svolgano una prevalente funzione estetica per l’ edificio, alla spesa per il loro rifacimento sono tenuti a partecipare tutti i condòmini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà. Ove, invece, tali superfici non assolvano ad una funzione del genere, la spesa è di esclusiva competenza dei proprietari dei poggioli (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n. 8159 del 7.9.’96).

Marca da bollo sulle ricevute condominiali
Si domanda se sulle ricevute condominiali debba essere apposta la marca da bollo.

Le ricevute relative al pagamento delle spese di condominio sono esenti da imposta per espressa disposizione di legge (art. 13, Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72, n. 642). La risposta al quesito, pertanto, è negativa.

Disdetta senza motivazione alla scadenza del 12° anno
Si domanda se, per un contratto di locazione 6 + 6 ad uso commerciale, la disdetta comunicata per il 12° anno vada motivata.

L’ art. 28 della legge 392 / ’78 prevede la necessità della disdetta motivata solo alla prima scadenza contrattuale. Alla scadenza del dodicesimo anno, quindi, il contratto può essere utilmente disdettato senza l’ indicazione di alcuna specifica motivazione.

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