Dalle nuove rate ai certificati: le novità sul bonus per lavori di riqualificazione energetica. Fino al 31 marzo l’ invio delle prime comunicazioni per via telematica

Per l’ agevolazione fiscale del 55%, l’ Agenzia delle Entrate comunica le principali novità secondo le ultime modifiche normative, che si riferiscono, soprattutto, alle procedure per l’ agevolazione: innanzitutto, per i lavori che dovessero protrarsi oltre l’ anno d’ imposta è stata introdotta una comunicazione obbligatoria da inviare all’ Agenzia delle Entrate per renderla edotta delle tipologie di interventi già effettuati e delle relative spese sostenute.

L’ invio dovrà avvenire entro novanta giorni dal termine del periodo d’ imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Se i lavori dovessero proseguire per più periodi d’ imposta, sarà necessario presentare tanti modelli quanti saranno i periodi di durata dei lavori. Se invece non sono state sostenute spese, non si dovrà presentare nulla.

Le prime comunicazioni dovranno avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2010 per coloro che avessero chiuso i propri periodi di imposta alla convenzionale data del 31 / 12 e i cui lavori si siano protratti oltre l’ anno. Inoltre è stata fissata una rateizzazione della spesa sostenuta (moltiplicata per il 55%) in cinque rate annuali di pari importo modificando la scelta da un minimo di tre a un massimo di dieci anni prevista per il 2008 con rilevanti impatti, evidentemente, in Unico 2010.

Per ottenere l’ agevolazione fiscale sulle spese energetiche sarà obbligatorio dotarsi di tre certificati:
1) l’ asseverazione,
2) l’ attestato di certificazione o qualificazione energetica,
3) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L’ asseverazione è il documento rilasciato da un tecnico abilitato il quale dimostra che l’ intervento rispecchia i requisiti tecnici imposti dalla norma. Se si seguono più interventi sullo stesso edificio, il certificato potrà essere unitario e fornire, complessivamente, le informazioni richieste. Se l’ intervento è di piccola entità, l’ asseverazione potrà essere sostituita da una certificazione dei produttori.

L’ attestato di certificazione o qualificazione energetica dovrà essere redatto da un tecnico abilitato in quanto comprenderà tutti i dati relativi all’ efficienza energetica propria dell’ edificio.

La scheda informativa
relativa agli interventi realizzati potrà essere compilata anche dall’ utente finale.

Per gli interventi che si concluderanno nel triennio 2008 – 2010, sarà necessario trasmettere telematicamente all’ Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, mediante il proprio sito che rilascerà anche ricevuta informatica, copia dell’ attestato di certificazione o qualificazione energetica e scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Potrà fruire dell’ agevolazione anche chi non è il diretto proprietario dell’ immobile ma, in qualche maniera, lo utilizza, cioè i titolari di un diritto reale sull’ immobile, i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, i conduttori che vantino un regolare contratto d’ affitto o chi detiene l’ immobile in comodato d’ uso gratuito. Gli effettivi proprietari potranno essere indifferentemente residenti in Italia o all’estero.

Oltre alle persone fisiche, possono avere l’ agevolazione anche i contribuenti che conseguono reddito d’ impresa (ditte individuali, società di persone e società di capitali, ma esclusivamente immobili strumentali utilizzati direttamente dalla società), le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Solo per gli immobili appartenenti all’ ambito privato, il beneficio viene esteso anche ai familiari (cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) che convivono con il possessore o che detengono l’ immobile qualora sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Fonte: Ance

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