Assoedilizia. Locazioni commerciali. Fiscalità distorta

di Redazione Commenta

Intervista resa al Sole 24 Ore, ripresa sull’ edizione del 25 gennaio 2010, sul tema: “Andamento del mercato delle locazioni commerciali e terziarie. Morosità nelle locazioni ad uso diverso dall’ abitativo e imponibilità fiscale a carico delle persone fisiche”

Mentre la crisi del mercato delle locazioni commerciali e terziarie si aggrava perché cominciano a farsi sentire gli effetti della recessione economica nella fase indotta dai riflessi posticipati in campo immobilare (tanto che la domanda di nuova locazione è sensibilmente calata) permangono gravi i problemi legati alla morosità nelle locazioni ad uso diverso dall’ abitativo: il proprietario persona fisica deve continuare a pagare le tasse anche senza reddito.

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici:

“Nell’attuale fase di congiuntura economica negativa si registra una riduzione della domanda di locazione in campo commerciale e terziario. Parallelamente, sono sempre più frequenti gli operatori commerciali in difficoltà che, nel rapporto contrattuale di locazione in essere, vengono meno all’ obbligo di pagamento dei canoni per gli immobili ad uso diverso dall’ abitativo, locati per l’ esercizio dell’ attività.

Per il proprietario persona fisica è un vero dramma: perché è tenuto al pagamento dell’ imposta anche se non percepisce l’ affitto. Mentre, se il debitore non paga non c’ è reddito e non si dovrebbero pagare imposte.

Assoedilizia denuncia la grave iniquità derivante da una regola di questo genere, divenuta ormai calamitosa. Una iniquità suscettibile peraltro di configurarsi anche come illegittimità costituzionale in violazione dell’ art. 53 della Costituzione.

È vero che una sentenza della Corte Costituzionale (n.362 / 2000) ha implicitamente riconosciuta la non imponibilità dei canoni in presenza di scioglimento del rapporto contrattuale (ad esempio a causa della persistenza dell’ inadempimento da parte del conduttore a seguito della diffida ad adempiere intimata dal locatore).

Mentre la Corte di Cassazione, nella sentenza 6911 del 7 maggio 2003, ha affermato il principio secondo cui il contribuente può fornire la prova contraria: ossia che il canone non è stato percepito.

Nonostante i principi affermati dalle più alte corti giudiziarie, il legislatore non ha emanato norme in proposito ed il Ministero persiste nella vecchia interpretazione senza provvedere con istruzioni sul punto.

Sta di fatto che, ai fini fiscali, si configura con ciò un obbligo di pagamento di imposte su redditi figurativi e non reali; né è previsto (summa iniuria) alcun meccanismo di credito di imposta.

Molti proprietari si vedranno costretti a svendere l’ immobile per pagare le tasse. Con effetti a catena in grado di dare una scossa negativa pericolosa alla nostra economia; in quanto le svendite produrrebbero un preoccupante deprezzamento degli immobili e soprattutto una crisi di fiducia negli investitori sulla capacità del mercato di mantenere i valori”.

comunicazione assoedilizia
http://www.assoedilizia.com

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