Energia da fonti rinnovabili: per le regioni troppe restrizioni

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Energia da fonti rinnovabili: per le regioni troppe restrizioni

Si è ancora in attesa dell’ approvazione di Linee Guida nazionali che definiscano il procedimento definitivo per il rilascio dell’ autorizzazione unica e per il corretto inserimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel paesaggio, in particolare dagli impianti eolici

Per questo motivo le Regioni hanno legiferato in modo autonomo, adottando leggi che purtroppo hanno creato ostacoli diretti e indiretti nell’ accesso al mercato, con conseguenti distorsioni della concorrenza tra operatori localizzati in diverse aree del territorio nazionale.

Così ha comunicato l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la segnalazione n. 77 del 19 aprile 2010, a proposito della regolamentazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per l’ installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. L’ Antitrust ha evidenziato che già dal 2003 il legislatore nazionale aveva previsto l’ adozione di specifiche Linee Guida mirate a definire i principi per lo svolgimento del procedimento per il rilascio dell’ autorizzazione unica e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in particolare degli impianti eolici.

Ma finora le Linee Guida non sono state emanate, pertanto le Regioni si sono viste costrette a legiferare in autonomia, con conseguenti ripercussioni negative sul mercato.

Recentemente i Ministeri competenti hanno sottoposto una bozza delle Linee Guida nazionali ad un processo di consultazione pubblica dei soggetti economici interessati e al confronto tecnico con le Regioni e gli enti locali. Sul contenuto della bozza, l’ Antitrust ha espresso una prima valutazione favorevole: nel complesso la loro formulazione è coerente con l’ obiettivo di rimuovere le restrizioni nell’ accesso alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e le difformità esistenti tra le varie situazioni locali nei processi di autorizzazione all’ esercizio di tale attività.

La segnalazione dell’ Antitrust dovrebbe essere subito recepita dai responsabili di questo provvedimento ed essere stimolo a che i principi individuati nelle Linee Guida nazionali siano efficacemente e tempestivamente recepiti a livello regionale, con modalità idonee a un corretto utilizzo degli spazi di discrezionalità riconosciuti alle amministrazioni regionali, che sono chiamate a svolgere un ruolo primario nell’ assicurare il rispetto degli obiettivi assegnati a livello comunitario, tenendo conto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.

L’ obiettivo è uno solo: l’ Italia deve raggiungere efficacemente gli obiettivi assunti in tema di sviluppo e produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.

In sintesi le problematiche segnalate dall’ Antitrust
* la dispersione dei centri decisionali a motivo della ripartizione delle competenze autorizzatorie per il rilascio dell’ autorizzazione unica tra Regioni, Province e Comuni;
* l’ incertezza nei tempi del procedimento autorizzatorio (moratorie previste da diverse leggi regionali);
* restrizioni dirette nell’ accesso al mercato ovvero limitazioni quantitative all’ installazione degli impianti;
* limitazioni indirette nell’ accesso al mercato, quali richieste, difformi da regione a regione, di ulteriori requisiti / documentazione non previsti dalla normativa primaria di riferimento (requisiti soggettivi e / o attinenti all’ organizzazione del proponente, imposizione di misure volte a favorire l’ economia locale);
* imposizione di oneri economici (oneri di istruttoria, fideiussioni per il ripristino dei luoghi, misure di compensazione) ingiustificati o comunque eccessivi per il proponente;
* subordinazione dell’ autorizzazione unica ad atti o pareri aggiuntivi non previsti dalla normativa primaria;
* nelle situazioni di domande concorrenti, adozione di criteri di preferenza discriminatori nella scelta dei progetti (spesso a favore dei progetti che vedevano la partecipazione di soggetti pubblici o del comune interessato).

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