Fiaip: salvata la legge 39 / 89

Tende a scongiurare ogni possibile dubbio e confusione Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip, sottolineando come la Federazione ha salvaguardato l’ impianto normativo della legge 39 / 89

”Interverremo nei prossimi giorni, insieme alla Fimaa, alla stesura dello specifico decreto del Ministero dello Sviluppo economico che disciplinerà le modalità, e le nuove procedure di iscrizione al Rea e al registro delle imprese a seguito del recepimento della direttiva servizi. Il tutto allo scopo di rendere ancora più puntuale ed efficace l’ applicazione dell’ art.73. Fino a quel momento tutto rimarrà invariato”.

Fiaip – ribadisce Paolo Righi – si è mossa a salvaguardia della legge professionale 39 / 89 e del suo impianto normativo nei confronti delle istituzioni per far modificare e per strutturare al meglio il contenuto dell’ art.73 contenuto nella direttiva servizi, sia dal punto di vista tecnico che
giuridico”.

”Certa stampa è inciampata nella direttiva Bolkestein disinformando e facendo confusione, ed abbiamo sconfitto – ha sostenuto Righi – chi ha volutamente mascherato il recepimento legislativo della Bolkestein, con lo scopo di abbassare i requisiti richiesti per l’ accesso alla professione e la qualità dei servizi offerti ai consumatori. Siamo riusciti a mantenere invariati l’ impianto legislativo ed i requisiti prescritti per l’ esercizio dell’ attività di mediazione”.

Il presidente Fiaip Paolo Righi ha ribadito infatti come ”rimangono invariati i requisiti di accesso alla professione – quali il corso e l’ esame professionale – così come tutti gli altri obblighi previsti dalla legge 39 / 89. L’ unico cambiamento per chi vuole esercitare l’ attività di agente immobiliare sarà la modalità di accesso all’ esercizio della professione.

Tutto ciò consisterà nella semplice presentazione di una dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di commercio competente per territorio tramite lo sportello unico per le attività produttive e, per conoscenza, alla Questura. Il tutto corredato da autocertificazioni e certificazioni che attestino il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari. Quindi il titolo di superamento dell’ esame professionale rimane un requisito soggettivo obbligatorio”.

Armando Barsotti
Ufficio Studi Fiaip

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