DL Incentivi. L’ ok della Camera al maximendemeno

DL 40 / 2010 sul sostegno ai settori in crisi: la Camera dei Deputati ha licenziato con la votazione di fiducia il provvedimento che passa ora all’ esame del Senato

Il maxiemendamento riproduce le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive che hanno esaminato il provvedimento in sede referente e prevede alcune novità. Viene interamente riformulata la norma che modifica l’ articolo 6 del DPR 380 / 2001 (Testo unico sull’ edilizia) con cui viene liberalizzata una serie di attività edilizie.

Viene previsto che, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’ attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’ efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel Dlgs 42 / 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’ eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’ edificio.

Inoltre, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380 / 2001, compresa l’ apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’ edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’ indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L’ interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) i dati identificativi dell’ impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria l’ interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’ amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’ impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Per tutti gli interventi indicati dalla norma l’ interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’ articolo 34 – quinquies, comma 2, lettera b), del DL 4 / 2006, convertito con modificazioni dalla L. 80 / 2006 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione).

Viene previsto, inoltre, che le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina ivi prevista a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all’ interessato di trasmettere la prescritta relazione tecnica;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la prescritta relazione tecnica.

La mancata comunicazione dell’ inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’ intervento è in corso di esecuzione.

Il decreto legge, che scade il 25 maggio, passa ora all’ esame del Senato.

Fonte: Ance

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