Linee Guida nazionali per le fonti rinnovabili

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre u.s. le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Le Linee Guida costituiscono una disciplina unica per tutto il territorio nazionale, che finalmente regola la normativa del settore delle fonti rinnovabili: DIA/SCIA per i piccoli impianti, comunicazione di inizio lavori per gli impianti domestici.

Il decreto disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per assicurarne un corretto inserimento nel paesaggio, con particolare attenzione per gli impianti eolici.

La costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

 Gli impianti più piccoli sono invece realizzabili con una procedura semplificata:
 
– i piccoli impianti – cioè quelli con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 – sono realizzabili attraverso la procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA) disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). La norma vale per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW; gli impianti a biomassa fino a 1000 kWe; gli impianti eolici fino a 60 kW; impianti idroelettrici fino a 100 kW. Le eventuali concessioni o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche devono essere acquisite e allegate alla DIA;

– gli impianti minori (es.: impianti fotovoltaici integrati negli edifici; impianti a biomassa fino a 50 kWe; minieolico; piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici; ecc.) sono considerati ”attività di edilizia libera” e possono essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori al Comune.

Però la recente Legge 122/2010 ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che consente di avviare i lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina. Si dovrà quindi applicare la nuova procedura, tenendo conto che la SCIA non è esattamente uguale alla DIA: non si applica, ad esempio, agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia, neanche se le Regioni lo abbiano previsto con norme precedenti alla legge 122/2010.

Particolare attenzione è riservata all’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio: elementi per la valutazione positiva dei progetti sono, ad esempio, la buona progettazione degli impianti, il minore consumo possibile di territorio, il riutilizzo di aree degradate (cave, discariche, ecc.), soluzioni progettuali innovative, coinvolgimento dei cittadini nella progettazione, ecc. Agli impianti eolici industriali è dedicato un apposito allegato che illustra i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

Le Regioni e Province autonome possono individuare aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. Per ciascuna area dovranno però essere spiegati i motivi dell’esclusione, che dovranno essere relativi alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.

L’autorizzazione alla realizzazione degli impianti non può essere subordinata o prevedere misure di compensazione in favore di Regioni e Province. Solo per i Comuni possono essere previste misure compensative, non monetarie, come interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica o di sensibilizzazione dei cittadini.

Le Linee Guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 3 ottobre 2010. Le Regioni e gli Enti Locali – a cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni – dovranno adeguare le proprie norme alle Linee Guida entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.

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