Quando il pianto paga, amministratori senza scrupoli, ma anche condomini

di Redazione Commenta

Quando il pianto paga, amministratori senza scrupoli, ma anche condomini

Amministratori speculatori, amministratori giocatori d’azzardo, spendaccioni, imprenditori, sono oramai sequela di notizie mediatiche, che frequentemente si leggono sui vari quotidiani

Ma non è tutto oro quel che risplende. Per molti fare l’amministratore significa fonte di guadagno, ma non è assolutamente vero.Oggi fare l’amministratore è una professione come tante altre, ma con responsabilità ben delineate. La correttezza, la comunicazione, il saper fare, il saper ascoltare, sono tuttedoti, che un buon amministratore dovrebbe avere.

Ma tutto questo non deve confondersi con dabbenaggine. Se ci sono amministratori condominiali, che con i soldi dei condomini vanno in vacanza, ci sono altresì condomini senza scrupoli, che si approfittano di bravi amministratori che, molto spesso in buona fede concedono permessi verbali per addivenire a loro esigenze. Nulla di più errato.

Verba volant scripta manent. Ebbene, sempre farsi qualcosa di scritto, per non incorrere successivamente in frasi tipo ”ma ho avuto il permesso dall’amministratore” quando magari non è vero.

Spesso per noncuranza delle questioni condominiali, altre volte per effettive difficoltà finanziarie, in qualche caso sfruttando la retorica connessa alla crisi economica, sta di fatto che non è raro che un condomino non paghi le spese condominiali.

In questi casi è usuale che, per evitare disagi e ripercussioni collettive per le inadempienze di un singolo individuo, tutti gli altri condomini ci rimettano di tasca propria nell’ottica di vedersi rimborsati queste anticipazioni una volta conclusa la procedura di recupero del credito.

Stiamo parlando, seppur non tecnicamente, della famigerata solidarietà condominiale.
Che cos’è?
Quando si applica?
Che succede se non si è d’accordo?
Queste le principali domande.

Punto primo: la Cassazione, con l’arcinota sentenza delle Sezioni Unite n. 9148/08, ha escluso categoricamente che alle obbligazioni condominiali si applicassero le norme previste in materia di solidarietà delle obbligazioni (artt. 1292 e ss c.c.). Detto in breve: nei condomini ognuno paga per sé e le azioni giudiziarie di recupero del credito possono essere indirizzate solamente contro gli inadempienti.

Res sic stantibus, sembrerebbe che la questione possa essere risolta senza troppi disagi per chi adempie regolarmente ai propri doveri condominiali. Non è propriamente così. Soprattutto per quanto concerne i servizi forniti da grosse imprese (illuminazione, gas, ascensore ecc. anche in considerazione del fatto che a livello contrattuale l’utenza è unica) non sempre è possibile giungere ad un accordo di pagamento parziale fino al recupero della quota del condomino moroso.

In molti casi, nel pieno rispetto della legge, il pagamento parziale è considerato un inadempimento a tal punto da poter portare al distacco delle utenze. Proprio per ovviare a questa situazione in molti condomini si sceglie di mettere una pezza deliberando di coprire le spese del moroso, nell’attesa di vedersi rimborsati al termine dell’azione giudiziaria contro il malpagatore. Per essere vincolante una decisione del genere deve essere assunta all’unanimità.

Ciò significa che tutti i condomini (ed eccezione del moroso) dovranno essere d’accordo sulla questione altrimenti i dissenzienti potranno impugnare la delibera che risulterebbe affetta da nullità in quanto derogatoria dei criteri legali di ripartizione delle spese, in assenza di un patto condiviso tra tutti i comproprietari.

Ma in alcuni casi, tutto questo può essere lo specchio per le allodole, poiché quel/i condomino/i mal pagatori consapevoli dell’attesa del pagamento, acquistino una nuova auto, possono modificarsi l’interno dell’appartamento e quant’altro. Meditate gente, oh scusate meditate amministratori.

Fonte: Un associato ANAPI – Franco Ranieri
http://www.anapi.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>