Scadenze fiscali: ultimi giorni per il pagamento del saldo Ici

Su Internet Guida pratica e programma per il calcolo on-line

Entro giovedì prossimo, 16 dicembre (salvo differenti termini stabiliti dai Comuni), deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2010. Lo ricorda la Confedilizia, segnalando che sul proprio sito Internet (www.confedilizia.it) sono disponibili due strumenti di pratica utilità per un corretto adempimento dell’obbligo: una Guida con le principali regole da tenere presenti in occasione del versamento dell’imposta ed un programma per il calcolo on-line dell’importo dell’Ici da versare.

Dal 2008 – come noto – è prevista l’esclusione dall’Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (nonché di quelle ad essa assimilate), ma restano soggette all’imposta – anche se adibite ad abitazione principale – le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (‘‘Abitazioni di tipo signorile”), A/8 (”Abitazioni in ville”) e A/9 (”Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”). Ad essere soggetti all’imposta sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (concessi in locazione, utilizzati come ”seconde case” ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (uffici, negozi ecc.).

Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta – ricorda l’Organizzazione della proprietà immobiliare – è previsto in 2 rate: la prima doveva essere pagata entro il 16 giugno scorso ed era pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2009; entro il 16 dicembre deve essere pagata la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla base di aliquote e detrazioni stabilite per il 2010 (era possibile anche scegliere di versare l’imposta per tutto l’anno in unica soluzione, entro il 16 giugno, in questo caso applicando aliquote e detrazioni valide per il 2010).

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscossione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste). Il versamento va fatto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Salvo che il Comune non abbia disposto diversamente, nessun pagamento va effettuato se l’imposta da versare non supera 12 euro.

In caso di mancato versamento entro il 16 dicembre, è possibile – se si paga entro il 15 gennaio 2011 – applicare la sanzione ridotta pari al 2,5% dell’imposta dovuta, più gli interessi. Se si paga entro un anno, si applica invece la sanzione del 3%. Trascorso un anno, il ”ravvedimento” non è più possibile e la sanzione è pari al 30%.

Fonte: Confedilizia

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