Cambiano i parametri per il calcolo dell’usufrutto

In seguito alla modifica del saggio legale degli interessi, salito dall’1 all’1,5% con decorrenza 1° gennaio 2011, è stato aggiornato il prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro ossia il DPR 131/1986). Il prospetto va utilizzato, ad esempio, quando si acquista la nuda proprietà di un immobile per il quale il venditore si riserva l’usufrutto, cioè il diritto ad abitarci per il resto della vita. La base imponibile per il trasferimento della sola nuda proprietà è rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del DPR 131/1986). I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del 2011.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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