L’abitazione però deve essere “prima casa” e gli interventi extracapitolato non devono rendere più bello l’immobile

L’imposta sul valore aggiunto è del 4% sui corrispettivi pagati alla ditta che effettua lavori aggiuntivi per rendere più efficiente una ”prima casa” ancora in costruzione. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 22 febbraio, in risposta al socio di una cooperativa edilizia, a proprietà divisa, che costruisce abitazioni non di lusso, concedendone in appalto la realizzazione.

IL CASO. Il socio della cooperativa ha deciso di fare alcune migliorie al proprio appartamento, in corso d’opera, accordandosi direttamente con l’impresa costruttrice. Egli ritiene che i corrispettivi relativi ai lavori scontino l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento ai sensi del n. 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972.

La norma prevede l’imposta light per i corrispettivi pagati alle imprese che costruiscono in appalto fabbricati ”non di lusso” destinati alla rivendita. Il regime di favore vale anche se l’opera viene commissionata da cooperative edilizie e loro consorzi o persone fisiche, purché l’abitazione conservi il requisito di ”prima casa”.

Secondo l’Agenzia, le migliorie operate dal socio della cooperativa, anche se non richieste dal committente principale, ma da un singolo socio, non possono qualificarsi come lavori di ristrutturazione edilizia perché l’appartamento non è stato ancora ultimato e, quindi, gli interventi, si inseriscono ”nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio”. Pertanto è applicabile l’Iva al 4 per cento.

Quindi, per gli interventi edilizi fuori capitolato vige l’imposta sul valore aggiunto ridotta, a meno che i miglioramenti non promuovino la categoria catastale dell’immobile e a patto che il contribuente dichiari e confermi che l’immobile è la sua ”prima casa”.

Fonte: FiscoOggi – Anna Maria Badiali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>