Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva che si realizza nell’occultamento dell’effettiva consistenza catastale degli immobili oggetto di imposizione, l’articolo 19 del Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, modificato dalla legge di conversione, dispone l’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, a decorrere dal 1° gennaio 2011

Rinviando ai chiarimenti forniti dall’Agenzia del Territorio in merito alla nuova disciplina con le circolari n. 3/T del 10 agosto 2010 e n. 2/T del 9 luglio 2010, l’articolo 19, comma 15, introduce uno specifico trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata o erronea indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

In particolare, la mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell‘imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tale disposizione – volta a colpire l’omissione della richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta ovvero l’omessa presentazione delle denunce degli eventi successivi alla registrazione – prevede l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta.

La nuova previsione sanzionatoria si applica per le violazioni compiute a decorrere dal 1° luglio 2010.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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